L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 102/E del 28 luglio 2017 del 28 luglio 2017 n. 102 ha esaminato la fiscalità delle spese di emissione dei prestiti obbligazionari, in caso di titoli emessi da parte della società controllante che trasferisce le risorse raccolte alla controllata attraverso l’erogazione di un finanziamento soci. A seguito di questa operazione, le spese di emissione del prestito sono state riaddebitate alla controllata. Per quanto concerne le spese di emissione trasferite, per effetto di un’operazione di finanziamento soci, a una delle società incorporate, le stesse potranno essere dedotte dall’incorporante man mano che transiteranno a conto economico.

L’Amminsitrazione finanziaria ha affermato la deducibili in capo alla società che risulta dall’operazione di fusione le spese di emissione di prestiti obbligazionari sostenute da una delle società incorporate, iscritte alla voce spese pluriennali diverse dello stato patrimoniale. La norma che prevede tale deducibilità è l’articolo 32 comma 13 del DL 83/2012, che prevede per le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli assimilati regolati dall’art. 1 del DLgs. 239/96, la deducibilità nell’esercizio di sostenimento, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio ed a nulla rilevando la ripartizione dell’onere operata in applicazione dei principi contabili, delle spese di emissione dei titoli, (anche quelli legali, notarili o tributari). La norma in questione istituisce l’agevolazione che a fronte della ripartizione delle spese di emissione in bilancio secondo il criterio di competenza (di regola, in modo proporzionale alla durata del prestito), sotto il profilo fiscale è possibile dedurne il costo in via anticipata, all’atto dell’effettivo sostenimento (applicando il “principio di cassa”).

La circolare n. 29 del 26 settembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate prevede che la deducibilità per cassa di queste spese deve essere considerata una facoltà e non supera in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza che segue la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento.

L’Amministrazione Finanziaria nella risoluzione n. 102/E del 2017 al fine di verificare se le spese in argomento rientrano nell’ambito delle limitazioni alla deducibilità degli interessi previste dall’art. 96 del TUIR ha ritenuto che sia necessario distinguere due ipotesi:

  • l’esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese ex comma 13 dell’art. 32 del DL 83/2012;
  • il mancato esercizio della facoltà di tale deduzione per cassa.
Nella prima ipotesi, la risoluzione, considera la deduzione per cassa una disciplina speciale che prevale sul regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati previsto dall’art. 96 del TUIR, il quale non sarebbe nemmeno coerente con tale disposizione. Per cui si precisa che:
  • l’eventuale contabilizzazione delle stesse con il metodo del costo ammortizzato e la conseguente classificazione tra gli oneri finanziari non può determinare una deducibilità temporalmente limitata delle spese in esame;
  • esse diventano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, non applicandosi le limitazioni dell’art. 96 del TUIR.

Qualora, l’impresa non eserciti la facoltà concessa di dedurre le spese per cassa, l’Agenzia delle Entrate osserva che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 96 del TUIR ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili, ossia che possiede una “causa finanziaria” (in questo senso, si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2009 n. 19).
La risoluzione considera causa finanziaria l’emissione del prestito obbligazionario, le spese di emissione rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 96 del TUIR, scontando la limitazione del ROL in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Per la deducibilità delle spese di emissione che vengono riaddebitate dalla controllante alla controllata, l’Agenzia osserva che la scelta giuridico-formale di far operare come emittente la controllante “determina il riconoscimento dell’agevolazione prevista dal comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012 in capo a tale ultimo soggetto”.
Tuttavia, tale soluzione non determina l’assoluta indeducibilità di tali importi i quali, invece, “risulteranno ripartiti in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento e saranno deducibili man mano che transiteranno a conto economico”.

Il caso analizzato dall’interpello

Nel caso prospettato all’Agenzia sono convolte quattro società: Alfa, Alfa Holding, Omega, Omicron.
In particolare:
– Omega possiede l’intero capitale sociale di Omicron;
– Omicron possiede l’intero capitale sociale di Alfa Holding;
– Alfa Holding possiede l’intero capitale sociale di Alfa.
Omega e Omicron emettono ciascuna un distinto prestito obbligazionario (quindi due nel complesso), con sostenimento delle relative spese di emissione (si tratta delle remunerazioni agli intermediari incaricati di strutturare la fase dell’emissione), contabilizzate alla voce “spese pluriennali diverse” dello stato patrimoniale.
Successivamente:
1) Omega eroga un finanziamento soci a favore di Omicron, nel quale trasferisce sia i proventi derivanti dai prestiti obbligazionari, sia le spese di emissione delle obbligazioni;
2) Omicron e Alfa Holding, nell’ambito di un’operazione di fusione inversa, vengono incorporate in Alfa.
A seguito di tali accadimenti, Alfa, nel bilancio chiuso al 31/12/2016, procede con l’iscrizione in bilancio:
– dei costi generati dalle obbligazioni Omicron sulla base del c.d. “costo ammortizzato” (le spese di emissione – ricondotte ad un regime di “finanziarizzazione” – sono state imputate a diretta riduzione del valore di prima iscrizione delle obbligazioni);
– del riaddebito delle spese di emissione delle obbligazioni Omega con iscrizione del suddetto costo tra gli oneri finanziari del proprio conto economico lungo la durata del contratto di finanziamento, secondo il metodo del c.d. “costo ammortizzato”.
In un secondo tempo (sempre nel corso del 2016) Alfa emette un’ulteriore tranche di obbligazioni, con sostenimento delle relative spese di emissione.
Ciò detto, atteso che, in base a quanto stabilito dal DL n. 83/2012 (facoltà di deduzione per cassa), le spese di emissione dei prestiti obbligazionari sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute (a nulla rilevando il criterio di imputazione a bilancio), è necessario sapere se tale disposizione è applicabile a favore di Alfa (società che risulta dall’operazione di fusione per incorporazione) in relazione:
– alle spese di emissione sostenute nel 2016 da Omicron per l’emissione delle obbligazioni Omicron ed iscritte da Alfa nel proprio bilancio per effetto della fusione e di quelle sostenute direttamente dall’istante per l’emissione delle obbligazioni Alfa;
– le spese di emissione sostenute nel 2016 da Omega per l’emissione delle obbligazioni Omega e riaddebitate a Omicron (ora Alfa) nel contesto del finanziamento soci.
L’Agenzia ha fornito due soluzioni  differenti in relazione al caso in esame:
  • le spese di emissione sostenute nel 2016 dall’incorporata Omicron per l’emissione delle proprie obbligazioni ed iscritte da Alfa nel proprio bilancio per effetto della fusione;
  • le spese sostenute direttamente da Alfa per l’emissione delle proprie obbligazioni;
le predette spese sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento (e non trovano applicazione i limiti di deducibilità previsti all’interno del TUIR in relazione agli interessi passivi).
Diverso il discorso per quanto riguarda le spese di emissione sostenute nel 2016 dalla controllante Omega per l’emissione delle c.d. “obbligazioni Omega” e riaddebitate a Omicron (poi incorporata in Alfa) nel contesto del finanziamento soci.
Non sono deducibili nell’esercizio di sostenimento, bensì man mano che transiteranno a conto economico (ripartizione in più esercizi).