La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2835 del 2 febbraio 2017 intervenendo in tema di contenzioso tributario ha stabilito che l’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate è rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo ad un “delegato alla firma”, mero sostituto nell’esecuzione di tale adempimento, sicché, ove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula “per il dirigente”), l’ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera contestazione per fare insorgere l’onere in capo all’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente.

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito della impresa contribuente, attraverso una diversa valutazione dei ricarichi sulla vendita di auto nuove ed usate ed il reddito veniva determinato in base alla differenza che i ricarichi dichiarati (6,97%) presentavano rispetto a quelli ricavabili dagli studi di settore (12%). Il contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente annullando l’avviso di accertamento ritenendo congruo il reddito dichiarato.  L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTP e la Commissione Tributaria Regionale accolse l’appello dell’Ufficio.

Il contribente impugnava la decisione della CTR con ricorso in Cassazione con due motivi.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso del contribuente infondato. Per i giudici di legittimità in caso di sottoscrizione dell’atto difensivo (l’impugnazione) da parte di un “delegato alla firma”, nella qualità di mero sostituto nell’esecuzione di tale adempimento, ove chiaramente indicato nell’atto difensivo della relativa qualità (ad esempio, con formula “per il dirigente”), l’ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente (Cass. n. 15470 del 2016).