La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12960 del 23 maggio 2017 intervenendo in tema di accertamento fiscale ha affermato che l’avviso di accertamento è nullo se la delega di firma è priva del nome del delegato, in quanto, la delega così formata, non consente al contribuente di verificare agevolmente la legittimità dei poteri.
La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento notificato ad una società dall’Agenzia delle Entrate con cui venivano disconoscimenti i costi correlati a fatture emesse da una terza impresa in quanto ritenute operazioni inesistenti. La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze della società ricorrente. Avverso la decisione di primo grado la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano il ricorso proposto dal contribuente. In particolare i giudici di secondo grado dichiaravano la nullità dell’avviso di accertamento perché sottoscritto da un soggetto non correttamente delegato.
L’Amministrazione finanziari avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione fondata su un unico motivo.
Gli Ermellini, confermano la decisione di appello e rigettano il ricorso, confermando il principio di diritto secondo cui “in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore” (Cass. 22803/2015)
Quando l’avviso di accertamento è nullo per difetto di delega: delega in bianco, delega senza durata, delega illimitata, delega non motivata, delega a soggetto senza qualifica.
Pertanto occorre necessariamente, pena la sua nullità, che la delega di firma o di funzioni deve riportare il nominativo del delegato ed in caso di delega nulla anche l’atto impositivo è affetto da nullità. La delega può limitarsi ad indicare la sola qualifica professionale del delegato, senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Poiché la delega non può cioè essere conferita una volta per tutte, impersonalmente, a chiunque riveste e rivestirà il ruolo di dirigente o capo ufficio.
Occorre, in sostanza, una delega nominativa, perché solo in tal modo si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato.
Requisiti oggettivi e soggettivi della delega
I requisiti oggettivi e soggettivi essenziali della delega ai fini della validità dell’avviso di accertamento sono:
– forma scritta (sottoscritta autograficamente, protocollata e depositata agli atti dell’ufficio);
– motivazione (indicazione delle esigenze di servizio che hanno reso necessaria la delega);
– qualifica, funzione e generalità del dirigente/funzionario delegato;
– durata e limitazioni (periodo e valore/materia/atti/servizi ecc.).
In mancanza dei suddetti requisiti la delega non è valida e, conseguentemente, non è valido l’avviso di accertamento firmato da funzionario privo di poteri di sottoscrizione.