La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18569 depositata il 26 luglio 2017 interviene in tema di assemblea condominiali ritualmente convocata e tenutasi in seconda convocazione affermando che è legittima la correzione apportata nella copia del verbale assembleare, nella quale è stato eliminato l’errore in relazione al computo dei millesimi, trattandosi di mera correzione di errore materiale che, quand’anche effettuata al termine dell’assemblea non può inficiare la validità della stessa, ben potendo il verbale essere corretto ove si riscontri un errore materiale dopo la conclusione dell’assemblea, non fosse altro perché nessuna disposizione sancisce che il verbale debba essere approvato all’interno della stessa (Cass. n. 6552/2015)

La vicenda ha riguardato un caso sui generis riguardante un assemblea condominiale con all’ordine del giorno l’approvazione dei consuntivi, la conferma e nomina dell’amministratore, nonché l’approvazione del bilancio preventivo. A seguito delle contestazioni di alcuni condòmini, l’amministratore, ritenendo l’assemblea  “ingovernabile” procedeva alla chiusura del verbale alle ore 21.10 allontanandosi – unitamente ad alcuni condòmini – e portando con sé il relativo verbale. I condòmini rimasti in assemblea aprivano un nuovo verbale alle ore 21.15 così deliberando su alcuni punti, chiudendo l’assemblea alle 22.10.

La seconda delibera veniva impugnata dall’amministratore dell’epoca e dai condòmini che si erano allontanati, che convenivano in giudizio i restanti condòmini presenti in assemblea nonché l’amministratore in carica, ma il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Verona.

Il Tribunale adito riteneva valida la seconda delibera. Avverso tale decisione impugnata innanzi alla Corte di Appello, i giudici distrettuali, riformando la sentenza impugnata, dichiarava invalida la delibera assunta dopo le 21.15, evidenziando come “1) l’assemblea oggetto di contestazione si era aperta alle ore 20,30, alla presenza dei condomini e dell’amministratore, e si era conclusa con la chiusura del verbale alle ore 21,10; 2) l’attività compiuta successivamente da parte dei condomini non poteva ritenersi una prosecuzione di tale assemblea, perché il verbale era stato chiuso (tanto che la successiva verbalizzazione era avvenuta mediante un diverso e distinto verbale) e l’amministratore e parte dei condomini si erano allontanati; 3) tra l’inizio della assemblea convocata per le ore 20,30, conclusasi secondo il verbale alle 21,10, e quella successiva vi era un iato temporale e di composizione tali da non consentire parimenti di ritenere che la seconda fosse stata una prosecuzione della prima; 4) le delibere assunte successivamente, nella medesima serata, avrebbero richiesto la costituzione di una nuova assemblea con una nuova convocazione e avrebbero dovuto essere assunte con le maggioranze previste per la prima convocazione ex art. 1136 c.c.; 5) pertanto, le delibere assembleari assunte in data 15.5.2005, dalle ore 21,15 in poi, erano invalide, perché adottate in carenza di convocazione e delle maggioranze previste per l’assemblea in prima convocazione”.

Proposto ricorso per cassazione, i giudici  di legittimità precisano  che “nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna erronea ricognizione delle fattispecie astratte recate nelle disposizioni indicate dell’art. 1136 cod. civ.”

Gli Ermellini concludono precisando che “si deve rilevare che la corte di merito, una volta ritenuto che la seduta ulteriore non rappresentasse una mera prosecuzione della precedente, è inevitabilmente pervenuta alla conclusione che la successiva dovesse essere considerata una nuova assemblea e che, per l’effetto, occorresse una nuova convocazione di tutti i condomini (ivi compresi coloro che si erano allontanati) e dovessero essere osservati i quorum costitutivi e deliberativi prescritti per la prima convocazione. Anche in tal guisa la sentenza impugnata non incorre in alcuna violazione dell’art. 1136 cod. civ.”.