La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10507 del 3 marzo 2017 intervenendo in tema di reati di natura fiscali ha confermato che il delitto di dichiarazione fraudolenta attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta e si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno.
La vicenda ha riguardato due persone che ricoprivano rispettivamente la carica di di amministratore di fatto e legale rappresentante della società per l’utilizzo di alcune fatture per operazioni inesistenti. I due imputati venivano riconosciuti colpevoli del reato di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000 (reato di dichiarazione fraudolenta) sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.
I due imputati proponevano, avverso la decisione dei giudici di merito, ricorso in cassazione basato su quattro motivi. Per i ricorrenti, in particolare, vi era stata l’inosservanza della legge e la mancanza della motivazione in relazione alla prova dell’elemento soggettivo del reato (ovvero, il dolo specifico di evasione) per avere i giudici di secondo grado ritenuto irrilevanti, in sede penale, gli esiti dei procedimenti tributari, che avevano riconosciuto l’assenza di volontà fraudolenta degli imputati.
Per i giudici di legittimità, che rigettano il ricorso proposto, hanno affermato che la censura mossa alla motivazione della sentenza dei giudici di appello è infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, prescindendo quindi dal verificarsi dell’evento di danno sulla base che per il reato di frode fiscale, il nucleo costitutivo dell’offesa è concretato nella dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, con la conseguenza che il reato si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente e che si pone quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato.(cfr., ex multis Cassazione, sentenza 25808/2016)
Pertanto la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la mera utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione dei redditi, risultando del tutto irrilevante, sotto il profilo della consumazione del reato, il successivo storno delle medesime, effettuato dopo la perquisizione della Guardia di Finanza.