La dichiarazione IVA 2023 per il periodo di imposta 2022 dovrà essere presentata telematicamente tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023. Tale obbligo ricade su tutti i contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.
In base a quanto statuito dagli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, ma poiché trattasi di dichiarazione tardiva è prevista l’applicazione di una sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro. La dichiarazione presentata invece oltre 90 giorni si considera omessa ma costituisce comunque titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta e non è possibile utilizzare il ravvedimento operoso. L’omessa presentazione della dichiarazione è sanzionata dal 120% al 240% dell’ammontare dell’Iva dovuta, con un minimo di 250 euro.
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato solo operazioni che non richiedono il versamento dell’Iva, l’omessa presentazione è punibile con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.
Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA si consulti l’articolo “Dichiarazione IVA 2023: soggetti esonerati”.
Il modello e le relative istruzioni sono state approvate dal provvedimento del 13 gennaio 2023 Prot. n. 11378 dell’Agenzia delle Entrate.
Le novità principali riguardano :
- il rigo VA16
- VO35 campo 2 (revoche)
- quadro CS – contributi straordinari contro il caro bollette
Quadro VA sez. 2 rigo 16
Il nuovo rigo va compilato da coloro che hanno usufruito nel corso del 2021 della sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19. Di seguito si elencano i soggetti interessati:
- federazioni sportive nazionali
- enti di promozione sportiva
- associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
- con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato
- operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020
- che avevano usufruito della sospensione dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 (ex articolo 1, comma 36, lettera c), della legge n. 178 del 2020)
In particolare, va indicato:
– in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice;
– nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella
casella 1.
Nel caso di sospensione, nel corso del periodo di imposta, in base a diverse disposizioni normative vanno compilati
più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare
delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel
2022 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura
stessa (cfr. circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16)
Quadro VO rigo 35 campo 2 (revoche opzioni)
Nella dichiarazione IVA 2023 è stato inserito il campo VO35 campo 2 (revoche) che deve essere barrato dalle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica che, a partire dall’anno 2022, intendono comunicare la revoca per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari
Quadro CS – Contributo straordinario contro il caro bollette (Art. 37 d.l. n. 21/2022)
La compilazione del nuovo quadro CS è riservata ai soggetti che hanno ricevuto il contributo straordinario, una tantum, denominato “caro bollette” di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e che risulta a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
Le istruzioni della Dichiarazione IVA 2023 precisano che:
L’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti
petroliferi. A seguito delle modifiche apportate al predetto articolo 37 dal comma 120, lett. a), della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività indicate nei
primi due periodi del comma 1 dell’articolo 37. Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,
rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è
stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è non inferiore al 10
per cento e superiore a euro 5.000.000.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022 sono stati definiti gli adempimenti, anche
dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo straordinario.
Il rigo CS1 deve essere compilato dai soggetti che, avendo verificato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del
contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti (acconto entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre
2022) e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge n. 197 del 2022 risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in
compensazione il maggior importo versato.
Nella colonna 3, tenendo conto delle modifiche normative introdotte dall’art.1, comma 120, della legge n. 197 del 2022,
va indicato l’ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25% all’incremento del saldo
tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.
La colonna 4, va compilata per indicare l’ammontare del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate dal citato comma 120, qualora tale importo sia diverso da quello di colonna 3.
La colonna 5 va compilata per indicare i versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto.
La colonna 6 va compilata per chiedere il rimborso dei versamenti in eccesso.
La colonna 7 va compilata indicando l’importo che si intende utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs.
n. 241 del 1997, a decorrere dal 31 marzo 2023. Tale importo non può eccedere il minore tra quello indicato in colonna 5
e la differenza, se positiva, tra quanto indicato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3.
La colonna 8 va compilata indicando il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo qualora diverso dal soggetto
che presenta la dichiarazione (ad esempio, società incorporata nel corso del mese di giugno 2022).
La colonna 1 deve essere barrata in tutti i casi in cui la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata
assumendo dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
(LIPE o quadro VP della dichiarazione annuale con riferimento all’ultimo trimestre solare) presentate per i periodi di riferimento dal soggetto tenuto al contributo. In tali casi, l’importo assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo deve
essere indicato in colonna 2.
Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i contribuenti:
• con periodicità di liquidazione trimestrale che hanno indicato le operazioni attive e passive dei mesi di aprile 2021 e/o
2022 cumulativamente nelle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento;
• che hanno iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), per i quali il contributo è dovuto confrontando dati omogenei (vedi circolare n. 22 del 23 giugno 2022);
• che hanno escluso dal calcolo dei saldi, per i periodi di riferimento, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 del citato
art. 37 (art. 37, comma 3-bis, del decreto legge n. 21 del 2022 introdotto dall’art. 1, comma 120, lett. c), della legge n.
197 del 2022);
• che hanno escluso dal calcolo dei saldi, per i periodi di riferimento, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza
del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti
siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’IVA (art. 37, comma 3-ter, del decreto legge n. 21 del 2022 introdotto
dall’art. 1, comma 120, lett. c), della legge n. 197 del 2022 e circolari n. 22 del 23 giugno 2022 e n. 25 dell’11 luglio
2022);
• che hanno inviato, integrato o corretto i dati omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche
IVA mediante la compilazione del quadro VH in sede di presentazione della dichiarazione annuale;
• che hanno aderito a un Gruppo IVA negli anni 2020 o 2021 ma che nel 2022 non ne fanno parte.
I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che nel 2022 partecipano a un Gruppo IVA. Gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante in sede di presentazione della dichiarazione del Gruppo da presentare
nell’anno 2023.
Il contributo è dovuto se:
- almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività indicate nei primi due periodi del comma 1 dell’articolo 37.
La base di calcolo per il contributo è data da:
- incremento ottenuto tra il saldo tra le operazioni attive e passive IVA riportato nelle LIPE del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Il contributo viene poi determinato applicando il 25% all’incremento ottenuto.
Dichiarazione annuale IVA e LIPE 4° Trimestre
Con il decreto legge n. 34/2019 è stato reso possibile unificare l’invio della comunicazione della liquidazione periodica di fine anno (LIPE 4° trimestre) e della dichiarazione annuale, a condizione che optino di anticipare l’invio della dichiarazione Iva annuale al 28 febbraio (rispetto alla scadenza ordinaria), e che i dati delle Lipe siano indicati nel quadro VP della dichiarazione IVA.
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