L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 454 del 16 settembre 2022 in tema di distribuzione dei dividendi e del regime transitorio di cui al comma 1006 dell’art. 1 della legge 205/20017 ha chiarito la posizione dell’Ente su tale problematica.
Per l’Agenzia delle Entrate l’interpretazione del regime transitorio disciplinato dall’articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017 relativo alla distribuzione dei dividendi a persone fisiche derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES), costituiti con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e che siano stati deliberati entro il 31 dicembre 2022, richiede che anche l’erogazione dei dividendi avvenga entro il termine del 31 dicembre 2022, in applicazione del principio di cassa.
Per cui l’Amministrazione ha concluso che «l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%».
Pertanto quant’anche le delibere siano state approvate entro il 31 dicembre 2022 ai dividendi erogati a partire dal 1° gennaio 2023 sono soggetti alla ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva del 26 per cento.
Nell’interpello la società ha illustrato che parte delle riserve presenti in bilancio è composta da utili formatisi precedentemente al 31 dicembre 2007 e che il consiglio di amministrazione intende convocare una o più assemblee entro il 31 dicembre 2022 per deliberare la distribuzione in tutto o in parte di tali riserve, anche allo scopo di permettere ai soci di beneficiare del regime transitorio dei dividendi formati entro tale data.
Per cui l’istante ha inoltrato il suddetto interpello al fine di conoscere se il regime transitorio fosse applicabile qualora le riserve di utili in fossero messe in pagamento ai soci in diverse tranche da ripartire su più anni, per cui anche oltre il 31 dicembre 2022.
L’articolo 1 comma 1006 dalla L. 215/2017 ha previsto un regime transitorio per gli utili conseguiti, dalle società di capitale, al 31 dicembre 2017 e che la distribuzione sia stata deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Il regime transitorio prevede il mantenimento del regime fiscale che prevedeva la tassazione degli utili distribuiti e sulle quali è stata corrisposta l’Ires in misura differenziata in funzione dell’anno di maturazione.
Come chiarito nella risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E, per effetto del descritto regime transitorio alle distribuzioni di utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione sia approvata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la previgente disciplina.
In particolare, ai predetti utili derivanti da partecipazioni “qualificate”, continua ad applicarsi il regime previgente di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir in base al quale gli utili derivanti da partecipazioni “qualificate”, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nella misura del:
- 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, (articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008);
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017).
Il comma 1004 dell’articolo unico della legge 205/2017 ha statuito che per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 non sussiste più alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, poiché in ogni caso la tassazione del dividendo è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 26%.
Si ricorda il contenuto del comma 1006 dell’articolo 1 della legge 205/2017 prevede che “In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017”.
Per cui alla luce del contenuto del comma 1006 per usufruire del regime transitorio, occorre:
- predisporre le delibere intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022;
- procedere alla distribuzione degli utili maturati fino al 31 dicembre 2017.
Inversione di giudizio
l’Agenzia delle Entrate, successivamente alla pubblicazione dell’interpello n. 454 del 2022 ha pubblicato il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 con cui ritorna sui propri passi. Infatti, nel principio di diritto n. 3/2022, viene chiarito che il … regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.
Al riguardo, si ritiene opportuno osservare, in termini generali, che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.
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