Con il Decreto del 26 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2017, sono state determinate le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di enti non residenti.

L’emanazione del decreto si è resa necessaria a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, la percentuale è calcolata in modo tale che la somma dell’Ires pagata dalla società e dell’Irpef pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell’Ires, comportando un incremento del prelievo Irpef sul socio.

Pertanto la quota di rilevanza fiscale ora passa dal 49,72 al 58,14%:

  • per gli utili e proventi derivanti da partecipazioni “qualificate”, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell’esercizio di impresa, e per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio dell’impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi dal 2017 in caso di società partecipate solari;
  • per le plusvalenze (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate o pex realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le nuove percentuali di imponibilità dovranno essere applicate alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

I dividendi – Come già anticipato, i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate sono attualmente tassati nella misura del 49,72%, se gli utili sono stati prodotti dopo il 2008.

Per gli utili prodotti prima del 2008 è invece prevista una percentuale di imponibilità pari al 40%.

Come stabilito dall’articolo 1, comma 64, della Legge 208/2015, con il DM 26.05.2017, è stato previsto che i dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 dovranno concorrere alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.