La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 8995 depositata il 5 marzo 2020 intervenuta in tema di reati tributari e provvedimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha ribadito che ” il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 – nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013: si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società indagato per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 ( fittizietà delle operazioni oggetto delle fatture utilizzati in dichiarazione). Nei confronti dell’indagato veniva emesso un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente su beni dello stesso. Avverso tale provvedimento veniva proposto l’impugnazione dell’ordinanza del Gip, al Tribunale del riesame, di conferma del provvedimento oggetto dell’impugnativa. Il Tribunale adito confermava l’ordinanza impugnata. Avverso la decisione del tribunale del riesame veniva proposto ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini nel rigettare il ricorso del ricorrente evidenziano che “il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore” ed in particolare “per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.”

I giudici di legittimità hanno ritenuto che, l’art. 52 (in particolare, comma 1, lettera g) del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, “non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. Né, a ben vedere, la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco”

Pertanto per i giudici del palazzaccio, in parziale difformità con altro precedente, ribadiscono che “la preclusione fissata dall’art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013 non trova applicazione nell’ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’abitazione dell’indagato – era riferito a una fattispecie concreta in cui l’imputato rispondeva del reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 e la questione riguardava esclusivamente la possibilità di sottoporre a sequestro penale l’immobile destinato ad abitazione del contribuente, il cui valore costituiva l’equivalente delle imposte non versate. “