La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42514 depositata il 16 ottobre 2019 intervenendo in tema di reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000) ha statuito che il decreto legge 97/2008 per la trasparenza nella spesa pubblica trova applicazione anche ai progetti di investimento avviati prima della sua entrata in vigore.

La vicenda ha visto imputato, del reato di cui all’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, l’amministratore di una società che aveva compensato, nell’anno 2009, il credito d’imposta della nuova Visco Sud maturato nel corso del 2005. L’imputato avverso, prima della condanna del Tribunale e poi l’integrale conferma della Corte di Appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini ritengono il ricorso inammissibile ed infondato. I giudici di legittimità nel ritenere infondato il presupposto di non applicabilità al caso di specie della disciplina siccome modificata con d.l. 97 del 2008, sottolineano l’irrilevanza della circostanza che l’imputato si sia attenuto ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate approvata prima di tale modifica e valida con riguardo alla previgente disciplina dettata dalla l. 296/2006.

Pertanto l’obbligo del rispetto  della procedura informatica introdotta per limitare le compensazioni entro la copertura fissata dal Bilancio dello Stato trova applicazione anche per gli investimenti che danno diritto al credito di imposta effettuati ante d.l. 97/2008 al fine di evitare di incorrere nel reato di indebita compensazione.