La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17963 depositata il 4 luglio 2019 intervenendo in tema di sottoscrizione del ricorso tributario ha ribadito che “in tema di contenzioso, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all’Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l’originale, depositato nella segreteria della commissione tributaria, risulta sottoscritto, e non l’inammissibilità di cui agli artt. 18, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che non si applicano qualora un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, poiché il resistente è comunque in grado di verificare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente”
La vicenda ha riguardato una società che aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso proposto per tardività. La contribuente impugnava, con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, la decisione di primo grado. I giudici delle CTR, accolgono la eccezione preliminare sollevata dall’Ufficio, rigettava l’appello perché privo delle sottoscrizioni del rappresentante della società e dei difensori e che la procura non risultava firmata dal legale rappresentante.
La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su quindici motivi. In particolare per la ricorrente mancanza della sottoscrizione del ricorso era rilevabile sulla copia del ricorso in appello notificata all’Agenzia delle Entrate, mentre era presente sull’originale depositato presso la segreteria della Commissione tributaria, ed era stata notificata con l’apposita procura sottoscritta dal legale rappresentante
Gli Ermellini affermano, come da consolidato orientamento, la mancanza della firma sulla copia del ricorso notificata all’Agenzia delle Entrate del difensore non comporta la inammissibilità del ricorso ma configura una mera irregolarità, qualora sia sottoscritto l’originale del ricorso depositato alla Commissione tributaria competente.
In particolare i giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la chiave di volta dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nell’art. 22, c. 5 D.Lgs. 546/1992 (secondo cui “ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi”), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali”.
Per i giudici del palazzaccio la carenza della sottoscrizione della copia dell’atto, notificata all’Amministrazione Finanziaria, non configura l’inammissibilità del ricorso, a condizione che l’originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della Commissione tributaria.
Per cui “.. la mancanza di sottoscrizione sanzionabile con l’inammissibilità del ricorso va, dunque, intesa come mancanza materiale del requisito imposto dalla legge, e non già quando essa risulti presente per relationem attraverso il rinvio implicito della fotocopia all’atto originale e questa conformità non sia stata contestata e, se anche lo sia stata, essa è comunque infondata”.
Ed in particolare per la Corte per copia del ricorso di cui l’art. 18 citato impone la sottoscrizione a pena di inammissibilità “sono soltanto quelle <<destinate alle altre parti>> – quindi le copie impiegate per la <<notificazione>> (nel senso del terzo comma dell’art. 16 del d.lvo. n. 546 del 1992, per il quale <<le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento>>, <<ovvero>>, se dirette ad un <<ufficio>> tributario o all'<<ente locale>>, <<mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia>>) del medesimo ricorso a dette <<altre parti>>; inoltre, nella previsione delle <<altre parti>> del processo, giusta la identificazione delle stesse operata dall’art. 10 del d.lvo n. 546 del 1992, non è compreso il giudice perché soggetto (come le parti) del processo, ma non parte dello stesso processo”
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