La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26087 depositata il 16 settembre 2020 intervenendo in tema di sequestro preventivo a seguito del reato di indebita compensazione ha confermato che è impensabile che il professionista, operatore del settore e dunque conoscitore delle dinamiche sottese alla complessa operazione tributaria realizzata, abbia adempiuto all’incombente demandatogli rimanendo all’oscuro dell’obiettivo illecito perseguito, tanto più che egli ebbe modo di consultare la documentazione sottostante, rivelatasi carente e irregolare, il che avrebbe dovuto suscitare in lui delle preoccupazioni.
La vicenda ha riguardato un professionista accusato, in concorso con altri, del reato di cui all’articolo 10 quater del D.Lgs. n. 74 del 2000 per aver contribuito all’attuazione del sistema di illecita estinzione di debiti tributari della s.p.a. utilizzando in compensazione crediti inesistenti, nella sua veste di Presidente del collegio sindacale, nonché di professionista intermediario, tramite il quale erano stati inviati i modelli F24 per la compensazione dei tributi dovuti dalla società con i crediti risultati inesistenti.
Il G.I.P. emetteva il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca. Avverso tale atto gli indagati ricorrevano al Tribunale del Riesame. I giudici del Tribunale adito, con ordinanza, confermavano il provvedimento di sequestro. Avverso l’ordinanza del Tribunale l’imputato proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso confermando l’ordinanza impugnata.
Pertanto per la Corte il provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un professionista, il quale si sia limitato all’invio telematico del modello F24, è legittimo; in quanto lo stesso assumeva, nell’ambito della vicenda in esame, un ruolo di rilievo sotto due distinti profili:
- quale professionista intermediario, avendo lo stesso materialmente trasmesso il modello F24 recante la compensazione,
- quale Presidente del collegio sindacale.
In particolare l’ordinanza del Tribunale impugnata evidenziava che il professionista era gravato anche da ben precisi doveri di controllo, che, ai sensi dell’art.2403 cod. civ., non si esauriscono certo nel prestare aprioristica fiducia in tutte le operazioni o comunicazioni più o meno formali dell’amministratore della società, ma si estrinsecano nell’obbligo di vigilare costantemente sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.