La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 intervenendo in tema di validità della notifica dell’avviso di accertamento ha stabilito che “va ritenuta la nullità della notifica dell’atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8 della legge 890/1982), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini ..”
La vicenda ha riguardato una contribuente a cui veniva notificato (per compiuta giacenza) un avviso di accertamento effettuata presso la residenza anagrafica della contribuente e non presso il domicilio dalla medesima eletto in sede di dichiarazione. Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono le doglianze della ricorrente. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTP proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformarono la sentenza impugnata, accogliendo le doglianze dell’Ufficio, ritenendo inammissibile l’originario ricorso della contribuente perché tardivamente proposto rispetto alla data di notifica (per compiuta giacenza). La contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini ritengono fondato il motivo di doglianza della contribuente. I giudici di legittimità ribadiscono che “in tema di accertamento delle imposte dei redditi, la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all’Agenzia delle Entrate, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario”
Inoltre affermano che anche in caso in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei reddito é valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto. Inoltre tale notifica non è inesistente ma nulla.
Infine ricorda, la Corte Suprema, che in tema di notificazione del ricorso per cassazione, mutuabile anche alle fattispecie di notificazione degli atti impositivi, l’inesistenza della stessa «è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
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