La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 28527 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di notifiche di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui “In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l’art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest’ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.» (Cass., 19/09/2017, n. 21699).”
Per gli Ermellini la notifica è nulla qualora ” non risulta essere eseguita presso la sede legale, né risulta essere stata eseguita presso la sede effettiva, da intendere come il «il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente.» (Cass., 12/03/2009, n. 6021).
In presenza di enti di rilevanti dimensioni non ogni succursale può ritenersi abilitata alla ricezione delle notificazioni: l’articolazione organizzativa e operativa del notificatario non determina, infatti, la libera scelta del notificante in ordine al luogo in cui effettuare la notificazione, tanto più a fronte di un regime pubblicitario come quello incentrato sul registro delle imprese accessibile erga omnes e tale da rendere facilmente individuabile il luogo in cui eseguire la notificazione (cui si aggiunge, nel caso di specie, la banca dati IPA – menzionata nella sentenza della CTR – dalla quale era riscontrabile la sede legale del notificatario). “
I giudici di legittimità hanno precisato che: « L’art. 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta.» (Cass., 05/07/2002, n. 9813; Cass., 10/04/1990, n. 2992).
Solo nell’ipotesi in cui il notificante provi che la notificazione sia stata eseguita presso una sede diversa da quella legale, ma qualificabile come luogo di effettivo svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente la notifica può, nondimeno, considerarsi valida (Cass., 12/03/2009, n. 6021; Cass., 13/04/2004, n. 7037). In tale ipotesi la divergenza del luogo in cui è eseguita la notificazione rispetto alla sede legale non preclude, ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 cod. proc. civ., il raggiungimento dello scopo, che è quello di mettere il destinatario della notificazione in condizioni di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa. “
In altri termini, per il Supremo consesso, trattandosi, nel caso di specie di atto processuale introduttivo del giudizio “ la notificazione deve essere eseguita in luogo in cui l’ente sia posto in grado di potersi difendere. Tale luogo è presuntivamente quello indicato dallo stesso notificatario al registro delle imprese come propria sede legale, oppure altro luogo che il notificante dimostri essere sede effettiva, cioè centro di direzione e coordinamento dell’attività amministrativa dell’ente (Cass., 19/09/2017, n. 21699).”
Remissione degli atti al primo giudice ai sensi ai sensi dell’art. 59, comma 1, b), d.lgs. n. 546 del 1992
Per i giudici di piazza Cavour “la mera declaratoria di nullità della sentenza, senza disporre la contestuale rimessione degli atti al giudice di primo grado è possibile nell’ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione (v. Cass., 28/04/2021, n. 11219: «In caso di inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d’appello deve dichiarare, anche d’ufficio, l’insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.»). Nel caso di specie è pacifico che si tratti di notificazione nulla e non inesistente (non ricorrendo un’ipotesi in cui, secondo i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’attività volta a portare l’atto a conoscenza del notificatario fosse del tutto mancante ovvero priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto come notificazione, arg. Cass., 26/05/2023, n. 14692), con la conseguenza che alla declaratoria di nullità doveva accompagnarsi la rimessione degli atti davanti al giudice di prime cure.”