La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4433 depositata il 3 febbraio 2020 intervenendo in tema di reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 ha riaffermato che “la condotta integrante il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 consiste nell’emissione e rilascio delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per la nozione di “fatture o altri documenti” occorre far riferimento alla disposizione di cui all’art. 1 lett. a) del d.lgs. 74 cit., che fornisce la definizione di tali elementi, in proposito intendendosi “le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte e che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui in seguito ad una serie di controllo veniva indagato per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ed il quale a seguito dell’ordinanza di sequestro preventivo di nove container, emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale si rivolgeva al Tribunale in funzione di giudice del riesame. Il Tribunale adito rigettava la richiesta di riesame. Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’indagato. In particolare per la Corte Suprema ” in tema di reati fiscali, la nozione di “altri documenti” contenuta nell’art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 va intesa come riferita a tutti i documenti cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale”, per cui il  documento di transito doganale interno (T2) rientrando nel novero degli “altri documenti” di cui all’art. 1 lett. a) del DLgs. 74/2000 la sua falsificazione, integra il reato di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 74/200.

Pertanto per i giudici di legittimità gli “altri documenti” che vengono in rilievo sono, dunque, quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, documenti tipici fiscali previsti espressamente dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972. Pertanto per i giudici del palazzaccio il criterio di equiparazione degli “altri documenti” alla fattura è stato così individuato nella natura “funzionale” di tali documenti, che, in base a disposizioni tributarie, consente di equipararli alla fattura laddove possano sostituirla, integrarla, o ampliarne la funzione

Nella sentenza in commento viene evidenziato la rilevanza fiscale dei documenti di trasporto (CMR o lettera di vettura internazionale), in quanto l’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972 menziona specificamente il documento di trasporto nel novero dei documenti aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture.