La Corte di Cassazione a sezione unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 è stata chiamata a  pronunciarsi sulla “interpretazione da dare all’articolo 2953 c.c., con riguardo specifico all’operativita’ o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonche’ di crediti delle Regioni, delle Province,dei Comuni e degli altri Enti locali nonche’ delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative”

Gli Ermellini dopo aver chiarito il contesto normativo e le sentenze in contrasto tra loro ha statuito i seguenti principi di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilita’ di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilita’ del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’articolo 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e’ priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;

 “e’ di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilita’ del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonche’ di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonche’ delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cosi’ via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) piu’ breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.