La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 1401 depositata il 15 gennaio 2024, intervenendo in tema di interposizione del reddito di cui all’art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha ribadito che si concretizza ai fini tributari l’elusione di cui all’art. 37 quando “… l’interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus; infatti, è nella prova della relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito. Inoltre, trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale è coerente che la prova sia affidata anche a circostanze di carattere indiziario. (Cass. 17/02/2022, n. 5276). …”
La vicenda ha riguardato un contribuente esercente l’attività di medico professionale specializzato in ortopedia e traumatologia, a cui l’Agenzia delle entrate contestava a quest’ultimo di aver eluso il Fisco traslando gran parte dei compensi professionali percepiti per gli interventi chirurgici eseguiti su una società. L’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini irpef; accertava un maggior volume di affari ai fini Irap ed infliggeva la sanzioni conseguenti. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, riteneva illegittimo l’accertamento quanto alla contestata interposizione fittizia della società. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la decisione di primo grado. I giudici di appello rigettarono il gravame. L’Ufficio avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato, in particolare, nella contestazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito adeguata prova circa l’elusività delle operazioni contestate ed in ordine all’interposizione fittizi un unico motivo.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate precisando che “… L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziari non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull’apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l’effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità (Cass. 25/07/2022, n. 23231). …”
Infine per il Supremo consesso l’art. 37, coerentemente con la funzione della previsione, “… la disciplina dell’interposizione non prevede una responsabilità aggiuntiva dell’interposto oltre a quella dell’interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l’onere del pagamento delle imposte a carico dell’effettivo titolare dei redditi, mentre l’interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; se quindi risulta accertato che il possessore del reddito è l’interponente, che si cela all’Erario nascondendosi dietro l’interposto, è esclusivamente in capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito dall’interposto (Cass. 23/06/2021, n. 29228). …”