La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26933 depositata il 22 ottobre 2019 intervenendo in tema di limite temporale previsto per l’emendabilità della dichiarazione ha affermato che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento formata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. 29/09/1973 n. 600 e di comunicazione d’irregolarità. Avverso l’atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria, deducendo che il commercialista, per mero errore, aveva dichiarato un reddito maggiore di quello effettivamente conseguito, sicchè, in data 30.09.2009, accortosi dell’errore, aveva presentato dichiarazione integrativa, rettificando il reddito dichiarato. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, respingevano le doglianze del contribuente ritenendo che la dichiarazione integrativa era tardiva.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente precisando che il contribuente impossibilitato alla rettifica, in ogni caso, secondo l’insegnamento della Suprema Corte mantiene il diritto alla ripetizione delle somme ritenuta indebitamente incassate con la presentazione di apposita istanza si rimborso. Inoltre il contribuente può emendare la dichiarazione errata presentata solo entro i termini di cui all’articolo 8 del Dpr 322/98. L’integrativa va presentata infatti entro il periodo d’imposta successivo.
In contenzioso va fornita prova rigorosa dell’errore commesso nella redazione della dichiarazione.
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