L’Agenzia delle Entrate nella risposta fornita nell’interpello in commento puntualizza che le relative istruzioni di compilazione dei modelli, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, e la normativa generale, in tema di ISA, ed in particolare l’articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 escludono dall’applicazione degli ISA i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta e quelli che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività
Le istruzioni parte generale ai modelli ISA prevedono che “Sono esclusi dall’applicazione degli ISA: a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta” e sono, altresì, esclusi “d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività”.
In particolare, puntualizza l’Amministrazione Finanziaria, in merito alla fattispecie di cui alla lettera d) sopra indicata le istruzioni precisano che “a titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività: […] b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché: – la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore; – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività; – è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi”.
Ricorda, inoltre, l’Agenzia delle Entrate che nei modelli ISA viene richiesta la compilazione del campo “anno di inizio attività”, e le relative istruzioni di compilazione precisano che “Il dato riguardante l’anno di inizio attività deve essere fornito facendo riferimento alla relativa dichiarazione di inizio dell’attività comunicata all’Amministrazione Finanziaria“.
Pertanto alla luce delle precisazioni fornite, l’Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione relativa all’inizio attività può essere dichiarata per il periodo d’imposta per il quale la dichiarazione di inizio dell’attività è stata comunicata all’amministrazione finanziaria, nel caso dell’istante il 2017. Per cui qualora ricorrano i presupposti, per i periodi di imposta successivi può essere dichiarata esclusivamente la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell’attività.