La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21122 depositata il 12 settembre 2017 interviene in tema di infortunio in itinere, inserendosi in una serie di orientamenti contrastanti, ha affermato che non è qualificabile come infortunio sul lavoro, quindi non indennizzabile dall’INAIL, l’incidente avvenuto utilizzando l’auto per raggiungere il luogo di lavoro distante circa 500/700 metri, quando tale distanza avrebbe potuto essere percorsa a piedi più facilmente invece che in auto, stante la presenza di sensi unici e di traffico. Tale statuizione della Corte vale anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia autorizzato il lavoratore all’uso del mezzo proprio ed al posteggio all’interno del parcheggio aziendale in caso di emergenze.
La vicenda ha riguardato un medico che, per le emergenze si reca all’ospedale in macchina pur abitando a poche centinaia di metri dallo stesso ospedale, durante il tragitto in macchina dalla propria abitazione al luogo di lavoro, aveva subito un infortunio. A seguito del sinistro subito l’INAIL non riconosce la sussistenza dei presupposti che caratterizzano l’infortunio sul lavoro per cui non riconosce al lavoratore alcun indennizzo. Il dipendente avverso la decisione dell’Ente propone ricorso al Tribunale per accertare che l’infortunio subito si configurava quale infortunio sul lavoro in itinere. Il giudice adito rigetta la richiesta. Il lavoratore propone ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici confermano la sentenza impugnata. Per i giudici di appello, infatti, non era necessario l’uso dell’auto per recarsi al lavoro in quanto l’abitazione della stessa distava circa 500/700 metri.
Avverso la decisione dei giudici di appello il lavoratore proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini confermano la sentenza impugnata chiarendo che, relativamente alla vicenda in esame, l’utilizzo dell’auto per raggiungere il luogo di lavoro non era necessario in quanto l’abitazione del medico distava circa 500/700 metri dall’Ospedale e, quindi, il tragitto sarebbe stato percorribile più facilmente a piedi invece che in auto.
Inoltre, secondo la Corte, “risultava priva di rilievo la circostanza che l’Azienda avesse autorizzato il medico all’uso del mezzo proprio e del posteggio all’interno dell’Ospedale, trattandosi di scelte del datore di lavoro che non potevano ricadere sull’Inail”.
Risultava privo di rilevanza, per i giudici del palazzaccio, la circostanza che il dipendente avesse subito un precedente infortunio mentre si recava a piedi al lavoro a seguito del quale provava ancora dolori nel camminare, non rileva nel caso di specie in quanto la ricorrente non aveva allegato né in Tribunale, né nella memoria di costituzione che ” quel giorno fosse diverso dagli altri, ad esempio, …. per una sua condizione fisica che a dispetto della logica consigliasse l’uso dell’auto privata”.
In conclusione per la Corte Suprema nessun infortunio in itinere per la dottoressa che sceglie di prendere l’auto per un’urgenza in ospedale: il percorso a piedi sarebbe stato ben più rapido.
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