Con l’introduzione della fattura elettronica sono stati previsti ulteriori adempimenti tra cui quelli riguardanti le operazioni con l’estero che dovranno formare oggetto, salvo le eventuali esclusioni, della Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro ). Tale nuovo adempimento è stato introdotto poiché le operazioni con l’estero sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Per le operazioni attive verso operatori e consumatori esteri è possibile optare per la fatturazione elettronica.

Con la risposta n. 85 del 27 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’Esterometro è obbligatorio per tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

– è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;

– non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Esterometro: soggetti obbligati

Inoltre come da Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 Esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • l’esterometro è obbligatorio  per i oggetti residenti e stabiliti in Italia;
  • La Comunicazione deve comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.

I soggetti passivi esteri identificati in Italia con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 e con l’art. 15 del Decreto fiscale sono stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica

Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate  sono esclusi dall’invio dell’Esterometro i seguenti soggetti:

  • contribuenti nel regime dei minimi;
  • contribuenti nel regime forfettario;
  • contribuenti nel regime speciale degli agricoltori;
  • e secondo le ultimissime novità i medici e i farmacisti.

 

Estermometro – Scadenze per l’invio

In base al comma 3-bis dell’articolo 1, del DLgs n 127/2015 stabilisce che la comunicazione del c.d. Esterometro va inoltrata telematica all’Agenzia delle Entrate e deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

La prima scadenza per l’invio dello esterometro relativo alle operazioni compiute con operatori esteri nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2019 sono stati prorogati per decreto al 30 aprile 2019.

Si riepiloga le scadenze mese per mese per l’invio del cosiddetto Esterometro per l’anno 2019.

OperazioniScadenza invio
Gennaio 201930 aprile 2019 proroga
Febbraio 201930 aprile 2019 proroga
Marzo 201930 aprile 2019 proroga
Aprile 201931 maggio 2019
Maggio 201930 giugno 2019
Giugno 201931 luglio 2019
Luglio 201931 agosto 2019
Agosto 201930 settembre 2019
Settembre 201931 ottobre 2019
Ottobre 201930 novembre 2019
Novembre 201931 dicembre 2019
Dicembre 201931 gennaio 2020

Esterometro: operazioni da comunicare

Per gli operatori IVA residenti per  le fatture emesse o registrate a partire dal 1° gennaio 2019 riguardanti le operazioni con l’estero è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”.

Escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni:

  • per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  • per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Le operazioni da includere nella comunicazione “esterometro” sono di seguito indicate:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Esterometro: dati da inviare

Nella Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro ) dovranno essere riportate:

  • le fatture emesse o ricevute da operatori esteri;
  • le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale

Per cui occorre indicare nell’esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

  • da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
  • da fornitore extracomunitario (autofattura).

Inoltre devono essere riportati i dati  nell’esterometro delle fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.

Vanno escluso dall’obbligo dell’esterometro le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui si proceda alla emissione della fattura elettronica per l’operazione con l’estero la stessa operazione può essere esclusa dall’esterometro. Nella fattura elettronica  con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “XXXXXXX” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

Il file xml, della fattura elettronica, prima di essere inviato al sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente) deve essere apposta una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) dal responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA TRASFRONTALIERA VERSO
TIPOLOGIA CLIENTENon residenti, non stabiliti ma identificatiNon residenti, non stabiliti, non identificati
CODICE DESTINATARIO“0000000”“XXXXXXX”
FIRMA ELETTRONICANOSI
OBBLIGO DI RIPORTARE L’OPERAZIONE NELL’ESTEROMETRONONO

 

Esterometro: informazioni da comunicare

Gli operatori IVA residenti devono, per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, comunicare con l’esterometro le informazioni di seguito indicate:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Esterometro: modalità di trasmissione

E’ possibile inviare il file della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro ) dall’interfaccia web dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e corrispettivi”.  Nella sezione “Dati Fatture e Comunicazione IVA” selezionare “Dati delle fatture”. In tale sezione è possibile sia creare il file da trasmettere che utilizzare il file creato dal software gestionale. Prima di inviare occorre procedere con le due funzioni presente nel riquadro “Funzioni di Supporto” selezionando prima “controllo il tuo file Dati Fatture” e dopo aver superato il controllo procedere con la funzione “Sigilla il tuo file Dati Fatture” scaricato il file sigillato procedere con la trasmissione del file cliccando sul menu Trasmissione.

L’invio telematico deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

No è possibile utilizzare la piattaforma Desktop telematico per l’invio del file dati fattura (“Esterometro”).

Inoltre è possibile l’invio telematico dei dati con un file compresso (.zip) che deve essere apposta una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate). Sul file compresso non va apposta la firma elettronica qualora tutti i file xml in esso contenuti sono firmati.

Esterometro: modalità di compilazione

L’acquisto di servizi da operatori esteri va riepilogata nel blocco delle operazioni passive DTR compilando i campi:

  • “Tipo documento” con TD10 (acquisti intracomunitari di beni)
  • “Natura operazione” N6 (reverse charge)
  • Aliquota
  • Imposta”.

In base alle specifiche tecniche del 30 aprile 2018, aggiornate alla versione 1.3 del 21 dicembre 2018, è previsto la compilazione del campo “Data” che equivale alla data di registrazione del documento comprovante l’acquisto.

Per le operazioni inerente il commercio elettronico diretto – acquisto di un software scaricato dal web – occorre comunque applicare il reverse charge numerando e integrando la fattura di acquisto, con doppia registrazione nel registro Iva vendite e in quello degli acquisti.

In ordine ai dati da comunicare con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere i predetti  acquisto vanno riepilogati nei dati delle fatture ricevute – DTR – compilando i campi:

  • “Tipo documento” con il valore TD11 
  •  “Natura operazione” N6,
  • “Aliquota
  • Imposta”.

Il campo “Numero” presente nel tracciato xml dell’esterometro, rappresenta il progressivo del documento attribuito dal prestatore (o cedente) come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sia pure con riferimento allo spesometro, “poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore 0”.

Esterometro: operazioni extra-comunitarie

Per le operazioni con operatori esteri extra-comunitari nei casi di consegna fisica del bene, l’operazione sarà oggetto di formalità doganali e pertanto l’operatore IVA residente dovrà procedere:

  • alla registrazione della bolletta doganale di importazione nel registro Iva degli acquisti ,
  • escludere l’operazione dall’inserimento dell’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015).

Per le operazioni. senza consegna fisica del bene, in cui la compravendita si concluda utilizzando esclusivamente i canali online, le stesse  rientrano tra le prestazioni di servizio generiche, per le quali il committente nazionale dovrà procedere:

  • alla emissione dell’autofattura, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972;
  • all’inserimento nell’esterometro riportando il codice TD01 nel campo “Tipo documento”, sempre con “Natura operazione” N6, oltre ai campi “Aliquota” e “Imposta”.

Per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE, la nuova normativa ha stabilito che dette operazioni vanno documentate con autofattura, in quanto non soggette a fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio ma nel campo di applicazione dell’esterometro.

L’autofattura va emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione o dall’ultimazione della prestazione o pagamento qualora antecedente. La registrazione dell’autofattura va registrata con riferimento al mese di effettuazione; se non si conosce il momento di ultimazione della prestazione, il ricevimento della fattura estera può essere indice di effettuazione dell’operazione.

Il fornitore extracomunitario può essere titolare di un codice Iva EU qualora ne abbia fatto richiesta per l’applicazione dell’Iva a destinazione nei confronti di consumatori finali europei.

Nell’ipotesi in cui l’operatore extracomunitario abbia proceduto ad identificarsi in qualunque Stato membro lo Stato che ha proceduto a tale identificazione assegna al soggetto passivo un numero individuale di identificazione Iva, utilizzando il formato “EUxxxyyyyyz”.

Il predetto codice Iva EU non va utilizzato per le operazioni effettuate verso controparti italiane soggetti passivi d’imposta.

Esterometro e Brexit

In base all’interpello n. 85 del 27 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che non è escluso che a seguito del’esito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea – Brexit, i committenti italiani siano obbligati all’Esterometro anche per gli acquisti di beni e servizi da soggetti UK.

Esterometro: sanzioni

Le sanzioni nei casi di omissione dell’obbligo di invio dell’Esterometro sono pari a:

  • 2 euro per ogni fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre: se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
  • 1 euro per ogni fattura, in questo caso la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro a trimestre: se l’invio, è effettuato entro i successivi 15 giorni alla scadenza.

 

 

FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda
Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?
Risposta
L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).
La fattura elettronica predisposta deve riportare:

  • nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
  • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
  • se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero

 

FAQ n.77 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda
Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel c.d. “esterometro”, comporta altresì l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?
Risposta
La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.

FAQ n.122 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda
Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fatturazione elettronica?
Risposta
I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro).

FAQ n.123 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda
Un dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall’inviare altra fattura elettronica tramite il SDI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l’esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SDI indicando come codice del destinatario l’apposito codice “XXXXXXX”?
Risposta
Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI.

FAQ n.140 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, in luogo della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…)?
Risposta
Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).