La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1008 del 17 gennaio 2017 intervenendo in tema di quali atti sia possibile impugnare ha aderito al principio di diritto statuito dalle SS.UU. secondo cui è impugnabile l’estratto di ruolo quando a causa della invalidità della notifica della cartella di pagamento ne sia venuto a conoscenza con la richiesta al concessionario dell’estratto.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente che dopo aver chiesto un estratto ruolo al concessionario viene a conoscenza di cartelle di pagamento non notificate. Il contribuente proponeva ricorso alla CTP i cui giudici accoglievano il ricorso proposto. Il Concessionario impugnava la decisione di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale che accoglieva l’appello di Equitalia Sud. La CTR osservava in particolare che l’atto impugnato non era autonomamente impugnabile, in quanto “atto interno” che poteva essere impugnato soltanto unitamente all’atto impositivo che lo portava a conoscenza del destinatario della pretesa fiscale.
Il contribuente proponeva ricorso avverso la sentenza della CTR in cassazione con un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente conformandosi al principio di diritto enunciato sul tema dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione» (Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309).