La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 32944 del 30 luglio 2013 intervenendo in tema di sequestro preventivo e confisca per equivalente ha affermato che l’azione illecita posta in essere dal rappresentante legale della società e commessa nel suo interesse e a suo vantaggio, fa sì che la responsabilità per il reato si estenda anche all’ente-persona giuridica. Per questo, non è possibile che il soggetto fisico autore dell’illecito commesso a vantaggio della società non sia esente da responsabilità, avendo egli stesso partecipato alla commissione dell’illecito: uno degli effetti derivanti dalla natura sanzionatoria della confisca è la riconducibilità dell’azione delittuosa e degli effetti che a essa conseguono a tutti i soggetti che abbiano partecipato a vario titolo al reato. Il principio “solidaristico” che lega la responsabilità dell’autore materiale dell’illecito al soggetto a cui vantaggio l’azione illecita viene commessa e che non può, per ciò, considerarsi estraneo al reato.
Gli Ermellini, inoltre, precisano che “in materia di reati tributari (quale quello per il quale è stata proposto l’odierno ricorso) il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è riferibile all’ammontare della imposta evasa, costituendo esso il vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, quindi, riconducibile al concetto dì profitto del reato (Cass. Sez. 3^ 2.12.2011 n. 1199, Galiffo, Rv. 251893)”
Altro aspetto evidenziato dalla Corte Suprema ha riguardato la natura giuridica del provvedimento, affermando “come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che – ferma restando la natura sanzionatoria del sequestro per equivalente ex art. 322 ter cod. proc. pen. (Cass. Sez. 3^ 7.6.2011, n. 28731, Burlando), non è possibile che il soggetto fisico autore dell’illecito commesso a vantaggio della società non possa, per ciò solo, andare esente da responsabilità, avendo egli stesso partecipato alla commissione dell’illecito: l’unico limite vigente in materia è quello della insuperabilità – non contestata dalla difesa – del valore del compendio sequestrato rispetto all’entità del profitto ricavato (Cass. Se2. 6^ 5.3.2009 n. 26611, Betteo, Rv. 244254; Cass. Sez. 2^ 14.6.2006 n. 31989, Troso, Rv. 235128).” I giudici della Corte Suprema continuando nelle loro motivazioni hanno evidenziato che “uno degli effetti derivanti dalla natura sanzionatone della confisca è la riconducibilità dell’azione delittuosa e degli effetti che ad essa conseguono a tutti i soggetti che abbiano partecipato a vario titolo al reato (v. anche Cass. Sez. 6^ 6.2.2009 n. 19764, Ramponi e altro, Rv. 243443).”