La definitiva approvazione del D.L. n. 50/2017 conferma la stretta della soglia che impone il visto di conformità per poter utilizzare il credito in compensazione. Pertanto per le dichiarazioni fiscali presentate dal 24 aprile 2017, data di pubblicazione in G.U. del D.L. 50, per poter utilizzare i crediti fiscali in compensazione in misura superiore a 5.000,00 euro dovrà essere apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’Organo di controllo). Precedentemente al D.L. n. 50/2017 il limite era di 15 mila euro.
Si rammenta che la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 emanata dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito le novità introdotte dal D.L. n. 50/2017 in merito alle nuove modalità di presentazione obbligatoria dei modelli F24.
La distinzione preliminare che occorre eseguire è relativa alla qualità del contribuente, in sostanza occorre distinguere tra contribuenti titolare di partita IVA e contribuenti cosiddetti privati.
Per i privati le tipologie sono:
- Delega che presenta esclusivamente tributi a debito (nessuna compensazione). In tal caso il privato potrà scegliere di presentare direttamente la delega allo sportello bancario o postale, in forma cartacea, oppure avvalersi dei canali internet banking, od ancora utilizzare Fisconline o conferire delega ad un intermediario per l’utilizzo del canale Entratel.
- Delega con saldo maggiore di zero (a debito), nella quale però siano utilizzati crediti in compensazione (delega parzialmente compensativa). In questo caso il privato, la delega non potrà presentarla allo sportello, ma dovrà utilizzare l’internet banking, oppure Fisconline o Entratel.
- Delega compensativa a zero. Si tratta del caso di un modello F24 che presenta uno o più tributi a debito ed uno o più tributi a credito, che vanno ad azzerare l’importo da versarsi. In tal caso il privato non potrà presentare la delega allo sportello, e nemmeno utilizzare l’internet banking. Quando la delega presenta un saldo a zero (totalmente compensativa) l’unico canale legittimo di trasmissione è quello dell’Agenzia delle Entrate, quindi Fisconline oppure con delega al consulente a mezzo canale Entratel.
Più complessa sono le tipologie previste per il titolare di partita IVA:
Per le delega che presenta esclusivamente tributi a debito (nessuna compensazione). In questo caso il titolare di partita IVA potrà presentarla mediante internet banking, oppure utilizzando Fisconline o Entratel. Si ricorda che la presentazione della delega cartacea allo sportello bancario o postale è già da tempo preclusa ai titolari di partita IVA, in ogni fattispecie possibile.
Delega che presente un saldo maggiore di zero (quindi a debito), nella quale sono esposti crediti in compensazione (delega parzialmente compensativa). Il canale che il titolare di partita IVA è obbligato ad utilizzare non dipende dalla sussistenza di un saldo a debito, bensì deve essere vagliato in base a quali sono i crediti esposti in compensazione.
Nel D.L. n. 50/2017 viene previsto che nei casi di utilizzo di una lunga serie di codici tributo in compensazione, indipendentemente dal saldo finale della delega, l’azienda – il professionista non possano più utilizzare l’internet banking, bensì debbano far transitare obbligatoriamente la delega sul canale Fisconline o Entratel.
I crediti che impongono l’utilizzo dei canali dell’Agenzia delle Entrate sono analiticamente indicati nella Risoluzione 68/E, e si riferiscono a:
- crediti d’imposta derivanti da quadro RU;
- crediti per imposte sostitutive;
- imposte sui redditi ed addizionali;
- IRAP;
- IVA (annuale ed infrannuale da modello TR).
Le compensazioni effettuate in F24, relativamente ai crediti sovra elencati, che sono esposte in F24 ma sono relative alla medesima ‘famiglia’ di credito non sono applicabile le limitazioni in commento. Si tratta quindi di compensazioni che potrebbero essere effettuate in verticale, ma per le quali s’intende usare l’esposizione ‘orizzontale’ in F24.
La Risoluzione 68/E, all’allegato 3, espone un’interessante tabella riassuntiva dei codici di credito, affiancati ai codici di debito della medesima ‘famiglia’, la cui compensazione interna non fa scattare l’obbligo di presentazione del modello F24 a mezzo Entratel/Fisconline.
Si rammenta che i crediti interessati alla nuova stretta sono esclusivamente quelli menzionati nel D.L. n. 50/2017 e meglio specificati nella Risoluzione 68/E. L’utilizzo in compensazione di crediti di natura diversa, ad esempio INPS, INAL, Bonus Renzi, in presenza di delega parzialmente compensativa, potrà continuare ad avvenire tramite il canale internet banking.
Delega totalmente compensativa, con saldo zero. In tal caso, per i titolari di partita IVA, così come per i ‘privati’ è obbligatorio l’utilizzo dei canali dell’Agenzia (Entratel o Fisconline), e questo indipendentemente dalla natura dei crediti utilizzati in compensazione.
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