La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27597 depositata il 10 dicembre 2013 intervenendo in tema di IVA ad esigibilità differita ha statuito che in caso di mancata apposizione sulle fatture della dicitura “IVA ad esigibilità immediata”, la volontà del contribuente fornitore di un ente pubblico di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria (e non differita) dell’IVA può essere desunta dalla contabilizzazione delle fatture nell’anno di emissione.
La vicenda ha riguardato una società che forniva di servizi ambientali a cui veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA ritenendo applicabile nella specie il regime della esigibilità differita dell’IVA previsto a favore dei fornitori di enti pubblici aveva ripreso a tassazione a titolo di imposta dovuta per l’anno 2003 l’IVA sulle fatture emesse nei confronti del Comune ma non riscosse.
Avverso tale atto impositivo il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente annullando l’avviso di accertamento. Il Fisco impugnava la pronuncia del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettavano le motivazioni dell’Agenzia affermando che la contribuente si era avvalsa del regime di esigibilità ordinaria (cosicché le fatture de quibus andavano conteggiate nel volume di affari 2002, non 2003) a nulla rilevando l’omissione, meramente formale, dell’apposizione sulle fatture della dicitura “IVA ad esigibilità immediata a quest’ultimo proposito il giudice di merito evidenziava che la necessità di tale incombente – per avvalersi del regime di esigibilità ordinaria, anziché differita, dell’IVA – non era prevista dalla legge ma da una circolare ministeriale.
Per la cassazione della sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità osservano che “l’argomento che la contribuente aveva contabilizzato l’Iva sulle fatture in questione nell’anno della relativa emissione (2002) invece che nell’anno di incasso degli importi fatturati (2003) è autonomamente sufficiente – a prescindere da qualunque accertamento sull’effettivo versamento dell’IVA nel 2002 – a sorreggere il convincimento della Commissione Tributaria Regionale che la contribuente si fosse avvalsa della facoltà di applicare il regime di esigibilità ordinaria, anziché differita di tali fatture”.
Pertanto per i giudici del Palazzaccio, in conclusione, la sentenza impugnata e risultata sufficientemente motivata, poiché la CTR si è avvalsa del convincente argomento induttivo secondo cui la contabilizzazione IVA sulle fatture in questione nell’anno d’imposta dell’emissione costituisce comportamento concludente idoneo a manifestare la volontà della contribuente di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria. Né la concludenza di tale argomento, aggiunge la S.C., è inficiata dal rilievo della difesa erariale che, per il cosiddetto principio di derivazione di cui all’articolo 83 TUIR, le risultanze del bilancio rilevano ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi ma non anche ai fini dell’IVA.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22802 - La rinuncia al compenso dell'amministratore non è desumibile sic et simpliciter da un mero comportamento inerte dell'amministratore (inerzia o silenzio), atteso che è necessario un…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 31917 depositata il 28 ottobre 2022 - Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati può…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10334 depositata il 24 marzo 2022 - Non si può trascurare il profilo dell'esigibilità, in capo al datore di lavoro, di un dovere di sorveglianza che si spinga a un controllo costante e ininterrotto del…
- Corte di Cassazione sentenza n. 17498 depositata il 31 maggio 2022 - La comunicazione del regime fiscale consolidato e le modalità di comunicazione della relativa opzione non ha carattere meramente formale (ciò che ne consentirebbe il superamento a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39667 - In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, trattandosi di procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, consentendo compensazioni infragruppo altrimenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36583 - L'IVA infra Gruppo venendo in rilievo una procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, in quanto consente compensazioni infragruppo altrimenti escluse,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…