L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 12 del 24 gennaio 2020 è intervenuta in tema di fatturazione elettronica per servizi resi da società cooperative sociali di tipo B nell’ambito di appalto con la pubblica amministrazione e la cui fatturazione è subordinata al rilascio di un nulla osta del committente.

In particolare con il quesito si chiedeva di conoscere i termini di emissione della fattura elettronica per le prestazioni di servizi fornite nell’ambito dell’appalto per la gestione dei centri di prima accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, soggette al preventivo nulla osta del Ministero. Per l’istante i termini di emissione possono essere fatturate al rilascio del nulla osta ovvero periodicamente in via preventiva, con successiva correzione a seguito del nulla osta. In particolare la fatturazione doveva essere preceduta da una verifica da parte della PA committente in merito alla regolare esecuzione dei servizi disciplinati dall’accordo quadro. L’esito della verifica, con conseguente possibilità di emissione ed invio della fattura, si concretizzava in un apposito nulla osta rilasciato dal funzionario delegato, che attesta la regolare esecuzione e, dunque la liquidazione degli importi autorizzati per la fatturazione. Il decreto del ministero dell’Interno del 7 marzo 2017 stabilisce che per la rendicontazione dei beni e servizi  “…qualsiasi cooperativa o consorzio aggiudicatario di un appalto nel servizio di accoglienza dei richiedenti asilo deve soddisfare determinati criteri di qualità e rendicontare ogni spesa alla prefettura e quindi alla Ragioneria territoriale dello Stato. Le fatture devono essere corredate da adeguata documentazione, tra cui registri delle presenze degli ospiti, il numero dei pasti e beni forniti (compreso il pocket money), i contratti di subappalto e fornitura”. Inoltre deve essere presentata una “…fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione del servizio reso dal direttore dell’esecuzione del contratto …. per cui la fatturazione dei servizi resi, è subordinata al rilascio del nulla osta che ne attesti la regolare esecuzione e le liquidazioni degli importi autorizzati…” e “… il rilascio del nulla osta può avvenire anche oltre 180 giorni dall’esecuzione del servizio …”.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto corretto entrambe le soluzioni proposte dalla cooperativa sociale, dopo un excursus sul vigente sistema normativo inerente la definizione della fatturazione delle operazioni e della loro effettuazione.

Per cui risultano conforme alla normativa sui termini di emissione della fattura elettronica i seguenti comportamenti:

  1. Fattura data fine mese per la prestazione resa, con invio allo Sdi entro il termine di 12 giorni. Attesa ricezione nulla osta. Invio nota credito e/o integrazione conforme al nulla osta.
  2. Emissione fattura a ricezione nulla osta con invio allo Sdi entro i termini per le prestazioni rese fino a 180 giorni prima

L’Agenzia nella sua risposta e nel ritenere le due soluzioni proposta dall’istante corrette ed alternative tra di loro ha ricordato che l’articolo 21 del DPR 633/72 nella sua attuale versione prevede che:

  • la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui viene effettuata la cessione dei beni o la prestazione di servizi oppure la data in cui è corrisposto, in tutto o in parte, il corrispettivo purché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura
  • la fattura possa essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” [comma 4, terzo periodo, lettera b), che disciplina la fattura c.d. riepilogativa differita].

Il terzo comma dell’articolo 6 del Dpr 633/72 “individua come momento di effettuazione dell’operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al quarto comma del citato articolo 6, “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

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