La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25812 del 12 giugno 2013 interviene in materia di evasione fiscale e sull’uso di fatture difformi dalla realtà: è questo che conta per macchiarsi del reato

Ai fini della configurabilità penale del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2, d.lgs. n. 74/00, il concetto di «operazione inesistente», implica la infedeltà della dichiarazione conseguente alla esistenza di documentazione fiscale difforme rispetto alla realtà.

L’occasione della pronuncia è stato un ricorso del Procuratore Generale avverso una dichiarazione del GUP di non luogo a procedere nei.

Per gli Ermellini l’operazione descritta nelle fatture non è quella reale per cui rientra nel reto delle operazioni inesistenti di cui all’art. 2    del D.Lgs. n. 74/2000.

Nello specifico, la Corte Suprema, afferma che la somministrazione di mano d’opera in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, dissimulata sotto forma di appalto non genuino, rientra nel novero delle operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, poiché il contenuto delle fatture non corrisponde alla realtà economica effettiva.

Nel caso di specie una società aveva effettuato una somministrazione di mano d’opera dissimulando un contratto di appalto per cui secondo il GUP, prima, ed il Tribunale, poi, osservavano “che in realtà le operazioni commerciali a stretto rigore non potevano considerarsi inesistenti in quanto nei confronti della società di cui l’imputato era legale rappresentante (la V & T s.r.l.) erano state effettuate prestazioni lavorative da parte della A. s.r.l., anche se si trattava di prestazioni illecite in quanto riguardanti la somministrazione di manodopera in assenza delle condizioni di legge, in quanto dissimulate sotto forma di appalto: in conclusione, secondo il ragionamento del GUP, pur essendo soggettivamente operazioni inesistenti, dal punto di vista oggettivo, le operazioni erano state effettivamente svolte e il corrispettivo era stato corrisposto e fatturato proprio in relazione a tale svolgimento di attività da parte degli operai. Inoltre, secondo il GUP, l’indicazione nella dichiarazione di tali elementi passivi sotto forma di costi sostenuti mirava non tanto alla evasione fiscale, quanto alla evasione contributiva.”

Il Procuratore della repubblica ricorre in Cassazione avverso la sentenza basando il ricorso violazione dì legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art. 2 del D.L.vo 74/00).

Gli Ermellini accolgono le doglianze della Procura e cassano la sentenza. Interessante sono le motivazioni della decisione della Corte Suprema che  afferma come “le operazioni commerciali, caratterizzate peraltro da prestazioni illecite perché riguardanti la somministrazione di manodopera in assenza delle condizioni di legge, in quanto dissimulate sotto forma di appalto, rientrano nel novero delle operazioni inesistenti in quanto diverse da quelle riflettenti la realtà economica. “