A seguito di una serie di quesiti inoltrati da parte di una pubblica amministrazione l’Agenzia delle Entrate a mezzo dell’interpello con la risposta n. 436 del 28 ottobre 2019 ha fornito chiarimenti in ordine alla fatturazione nei confronti proprio della pubblica amministrazione sui seguenti quesiti:
- se si verifica, dopo l’emissione della fattura, una riduzione dell’imponibile a causa di una prestazione di valore inferiore rispetto a quella prevista, il cedente/prestatore ha l’obbligo di emissione di una nota di variazione ex art. 26 Dpr 633/72?
- le somme trattenute al cedente/prestatore a causa di inadempienze/irregolare prestazione incidono sull’imponibile indicato in fattura?
- se in fattura il cedente/prestatore ha omesso l’inserimento del CIG o ha inserito un numero errato, la stessa può essere considerata fiscalmente corretta e pagabile da parte della pubblica amministrazione?
- in caso di contratti di appalto, è corretto effettuare il pagamento delle fatture senza eseguire nessun controllo sulla correttezza dell’aliquota Iva applicata e demandando all’amministrazione finanziaria il controllo in un secondo momento?
L’Amministrazione ha pubblicato la Risposta n.436 del 28 ottobre 2019 all’interpello fornendo i seguenti chiarimenti ai suindicati quesiti:
- l’articolo 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla lettera b) del comma 629 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, ha introdotto la disciplina dello Split Payment. Il suddetto meccanismo “non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico”(cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile 2015). Pertanto, il cessionario o committente, destinatario di una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto IVA, in relazione alla quale opera, appunto, la scissione dei pagamenti, non assumendo la qualifica di debitore d’imposta, non ha facoltà di operare le variazioni in diminuzione in base all’articolo 26 del decreto IVA, restando tale facoltà in capo al cedente/prestatore; Inoltre considerata l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento, non trova applicazione, nella fattispecie, il cosiddetto principio di cartolarità dell’imposta secondo cui “se il cedente o prestatore (…) indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura” (cfr.articolo 21, comma 7, del decreto IVA). In conclusione, si ritiene corretto che l’istante,responsabile del pagamento dell’imposta, in applicazione della scissione dei pagamenti, versi l’IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.
- “le somme addebitate al cedente/prestatore da parte del committente (pubblica amministrazione) a causa di ritardi o di penalità nell’esecuzione del contratto non riducono il corrispettivo della cessione o della prestazione che resta inalterato“: le penalità non incidono quindi sull’imponibile; Per cui nel caso di decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità a carico del fornitore, l’IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità;
- L’indicazione del CIG è un dato obbligatorio da inserire nelle fatture emesse nei confronti di una PA il cui dato normativo trova fondamento nei comma 2 e 3 dell’articolo 25 del D.L. 66/2014; pertanto l’omissione “in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario“;
- il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore dell’IVA in relazione all’operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, la responsabilità in merito alla corretta aliquota IVA da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi resta in capo al cedente/prestatore. Pertanto la pubblica amministrazione non è responsabile sulla corretta aliquota applicata dal cedente/prestatore, ma è tenuta ad effettuare i controlli sulla correttezza del cedente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250 (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97), sempre che non venga regolarizzata l’operazione.
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