In particolare la norma in commento prevede che i soggetti passivi che facilitano, a mezzo dell’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un mercato virtuale (marketplace), un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea sono obbligati alla trasmissione, con cadenza trimestrale, una serie di dati commerciali relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.
Le operazioni, oggetto della comunicazione in commento, concluse a mezzo le predette strutture virtuali, sono solo quelle inerenti:
- le cessioni di beni all’interno dell’Unione europea;
- le cessioni di beni importati da Paesi extra
Definizioni
Nella nozione di “fornitore” rientrano le persone fisiche o gli ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, i quali agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza.
La nozione di mercati virtuali (marketplace) comprende le piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
Nei casi di assenza di una stabile organizzazione in Italia, il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati può procedere alla:
- identificazione diretta (ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972)
- scelta della nomina di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972).
Nella nozione di “vendite di beni a distanza” rientrano e si intendono:
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni);
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
Termini di trasmissione
La comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 34/2019 va inviata telematicamente entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre a mezzo dei canali telematici Entratel e/o Fisconline.
Nella prima fase di applicazione il primo invio dei dati richiesti con cadenza trimestrale avverrà entro il 31 ottobre 2019 (relativo al 3° trimestre, trimestre di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019).
I termini e le modalità di trasmissione della comunicazione in commento sono stati stabiliti con il Provvedimento prot. n.660061 del 31 luglio 2019.
La comunicazione dovrà contenere, per ciascun trimestre dell’anno solare, i dati inerenti ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento che di seguito si elencano:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio,
- l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica,
- il codice identificativo fiscale ove esistente,
- l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Modalità di trasmissione
La trasmissione del file contenente i dati richiesti per il corretto adempimento del presente adempimento va effettuato esclusivamente a mezzo trasmissione telematica utilizzando i canali Entratel e/o Fisconline. Il file si considera trasmesso con la completa ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate ed a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta.
Conseguenze dell’omessa e/o incompleta trasmissione dei dati
Per il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati commerciali dei fornitori e del numero totale delle unità vendute con riferimento al trimestre precedente le conseguenze nell’ipotesi di mancata trasmissione dei dati o della loro incompletezza comporta il sorgere in capo ai predetti soggetti passivi del debito d’imposta per le vendite a distanza.
Qualora, nel caso di mancata trasmissione, i soggetti passivi dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore non sono considerati debitori d’imposta delle operazioni non trasmesse.
Per i dati trasmessi in modo incompleti, i suddetti soggetti non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
Periodo transitorio
Entro il 31 ottobre 2019 vanno comunicati telematicamente, oltre ai dati sopra indicati, anche quelli previsti dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018, convertito con Legge n. 12 del 2019, relativi al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, come previsto dal comma 4 ultimo periodo dell’articolo 13 del D.L. 34/2019. Il quale stabilisce che “Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza ((di cui)) all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e ((la data di entrata in vigore del presente decreto)) invia i dati relativi a dette operazioni ((secondo termini e modalita’ determinati)) con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 1.” Trattasi dei soggetti passivi che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Pertanto il primo invio della comunicazione in commento conterrà:
- le vendite a distanza, effettuate a mezzo delle interfacce elettroniche (piattaforme, portali, mercati virtuali) di qualsiasi bene comprese tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019;
- le vendite a distanza, effettuate a mezzo delle piattaforme on line, di prodotti elettronici (quali i telefoni cellulari, le console da gioco, i tablet pc e laptop) comprese nel periodo tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.