La Corte di Cassazione con la sentenza  n. 11632 depositata il 11 maggio 2017  intervenendo in tema di elementi di prova nel contenzioso tributario ha riaffermato il principio di diritto secondo cui l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo la formulazione della norma prima della riforma operata con la legge n. 134/2012, sussiste quando la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Amministrazione finanziaria notificava, per un acquisto di un immobile alla fine del 2004, un avviso di liquidazione per il recupero di maggior imposta di registro a seguito della revoca dell’agevolazione prima casa. Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione di primo grado, il contribuente, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza impugnata. In particolare, i giudici di appello, hanno considerato valido come elemento probatorio alla base dell’accertamento una relazione tecnica del Territorio, finalizzata alla valutazione di un immobile relativamente alla presenza o meno dei requisiti per l’agevolazione prima casa. La relazione evidenziava che l’immobile aveva una superficie pari a mq. 289.

Il contribuente proponeva ricorso in cassazione basato su tre motivi.

Gli Ermellini ritengono infondati i primi due ed accolgono il tremo motivo. In particolare, i giudici di legittimità, ritengono che la CTR ha valorizzato solo la relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio senza dare conto delle ragioni che inducevano a ritenere non attendibili le risultanze della perizia prodotta dalla parte, secondo la quale l’immobile aveva la superficie di mq.227.

Il principio affermato non dovrebbe per la verità venire meno con la normativa post riforma nella quale, ai sensi del nuovo art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c, si prevede l’impugnazione per cassazione della sentenza di appello «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».