Nei casi in cui il medico aziendale stabilisca che il dipendente sia momentaneamente inidoneo a svolgere le mansioni il datore di lavoro può procedere alla sua sospensione anche senza erogazione dello stipendio fintantoché l’inabilità permane. Analizziamo le conseguenze nel caso in cui il medico dell’azienda emetta per un certificato un giudizio di inidoneità (temporanea o definitiva) alle mansioni.
Inidoneità definitiva del dipendente alle mansioni
Il lavoratore dichiarato dal medico aziendale non più idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni è causa di licenziamento solo se il dipendente non può essere adibito ad altre mansioni, anche di grado inferiore.
Gli art. 1, comma 7, e l’art. 4, comma 4, della legge 68/1999 oltre all’art. 3, commoa 2, 3 e 4 del Dpr n. 333/2000 normano il caso di invalidità sopraggiunta in corso di lavoro e stabilisce che, se durante l’esecuzione del rapporto, il dipendente, non disabile al momento dell’assunzione, diventa inabile allo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di infortunio o di malattia sopravvenuta, egli ha diritto di chiedere, al proprio datore, di adibirlo a mansioni differenti. La norma trova applicazione sia nel caso in cui l’invalidità dipenda dall’ambiente lavorativo che in tutti gli altri casi.
Sul datore di lavoro grava l’obbligo di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori: in tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Solo se ciò non è possibile, si può procedere al licenziamento.
Per cui occorre procedere a verificare se:
- esistono altre mansioni disponibili – innanzitutto dello stesso livello contrattuale e, in subordine, anche inferiori – a cui adibire il dipendente divenuto invalido;
- tali mansioni sono compatibili con l’inabilità del dipendente.
Il licenziamento è possibile solo se tali due presupposti non sussistono (l’onere della prova, in caso di contestazione del licenziamento, spetta al datore di lavoro). In tal caso scatta il licenziamento per giustificato motivo soggettivo a causa dello stato invalidante.
Il lavoratore divenuto invalido verrà però avviato dagli uffici competenti presso un’altra azienda con diritto di precedenza, senza inserimento nella graduatoria, e assegnato a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative.
Inidoneità temporanea del dipendente alle mansioni
Qualora il medico aziendale emette nei confronti di un dipendente, un giudizio di inidoneità temporanea alle mansioni, non vi è possibilità di licenziamento essendo la patologia transitoria. Il datore di lavoro, in tali ipotesi, ha l’obbligo di sospendere, seppur momentaneamente, il dipendente dalle mansioni a cui è addetto. Infatti l’articolo 2087 cod. civ. impone all’azienda di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti. Se, pertanto, pur venuto a conoscenza della malattia di cui è affetto il lavoratore, il datore gli fa comunque svolgere le stesse mansioni, sarebbe responsabile di un eventuale aggravamento o compromissione della sua salute (vedasi Trib. Asti, sent. del 10.11.2006; Cass. sent. n. 15688/2000).
Per quel che concerne la retribuzione durante la sospensione del rapporto di lavoro dovuto alla «inidoneità fisica temporanea alle mansioni», salvo quanto prevede il contratto collettivo, per la giurisprudenza se le prestazioni lavorative sono vietate dal certificato del medico competente, il datore di lavoro è tenuto a sospendere il dipendente dal lavoro ed al contempo è obbligato a pagare lo stipendio (vedasi Trib. Verona, sent. n. 6750 del 2.11.2015)
Il dipendente può impugnare il giudizio di inidoneità del medico aziendale presso la competente commissione della Asl. Mentre si decidono le sorti dell’impugnazione, secondo alcuni giudici (C. App. Torino sent. del 28.06.2001) il dipendente va comunque pagato, secondo altri invece no.
Secondo il tribunale di Benevento (Trib. Benevento sent. n. 2028/2008), addirittura, l’azienda non può sospendere dal lavoro il dipendente prima che la commissione dell’Asl abbia deciso le sorti dell’impugnazione del giudizio di inidoneità medica; il che significa anche che deve continuare a pagargli lo stipendio.
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