La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 21319 depositata il 18 settembre 2013 interviene in tema di rimborso crediti di imposta affermando che non è applicabile la compensazione tra il credito riconosciuto a seguito del giudicato oggetto del giudizio di ottemperanza e il debito tributario nei confronti della Amministrazione finanziaria in forza della sentenza.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato dal contribuente avverso la decisione sfavorevole dei giudici di merito per non essersi attenuto esclusivamente al dictum e al decisum espressamente risultante dal dispositivo della sentenza. I giudici di legittimità hanno evidenziato che “Nel giudizio di ottemperanza tributario non è possibile applicare l’istituto civilistico della compensazione, in quanto il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato e non può essere attributo un diritto o un onere nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. (cfr Cass. 13681/2005). “
Alla luce di quanto sopra, i giudici della Corte Suprema hanno escluso l’applicazione, nel giudizio di ottemperanza, l’istituto civilistico della compensazione, poichè la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza” (conformi Cass. SS.UU. 30058/2008, Cass. 25696/2009).
Ed ancora, i giudici del Palazzaccio, chiariscono che non può, l’Amministrazione, sospendere, ai sensi dell’art. 23, comma 1, DLgs 472/1997 il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest’ultimo non consentendo il giudizio di ottemperanza, al giudice altro accertamento che quello dell’effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.