CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 settembre 2013, n. 21319
Tributi – Istanza di rimborso – Imposte a credito – Contestuale debito d’imposta risultante da sentenza CTR – Sospensione del rimborso a garanzia del debito verso l’erario – Illegittimità
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, con sentenza n. 89/08/2007, depositata il 12.10.2007, rigettava il ricorso in ottemperanza della sentenza della stessa CTR 57/08/04 in data 28/5/2004, passata in giudicato, ritenendo legittimo il provvedimento di sospensione del rimborso risultando la contribuente debitrice nei confronti dell’erario della somma di € 116.382 a seguito della sentenza n. 133/09/05 emessa dalla CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari.
Proponeva ricorso per cassazione la contribuente deducendo i seguenti motivi: a) violazione falsa applicazione dell’art. 70 D.lgs 546/92, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., avendo violato il giudice di merito l’obbligo di attenersi esclusivamente al dictum e al decisum espressamente risultante dal dispositivo della sentenza.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.6.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Non è applicabile la compensazione tra il credito riconosciuto a seguito del giudicato oggetto del giudizio di ottemperanza e il debito tributario nei confronti della Amministrazione finanziaria in forza della sentenza n. 133/09/05 emessa dalla CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari. Nel giudizio di ottemperanza tributario non è possibile applicare l’istituto civilistico della compensazione, in quanto il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato e non può essere attributo un diritto o un onere nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. (cfr Cass. 13681/2005).
Pertanto, la possibilità di applicare a) giudizio di ottemperanza l’istituto civilistico della compensazione (nella specie opposta dall’Ufficio finanziario) deve ritenersi esclusa, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza” (conformi Cass. SS.UU. 30058/2008, Cass. 25696/2009).
La ratio decidendi di tali pronunce è individuabile nella considerazione che la declaratoria di estinzione, per compensazione, del credito riconosciuto al contribuente dalla sentenza oggetto della domanda di ottemperanza presupporrebbe un accertamento del controcredito dedotto dall’Amministrazione finanziaria (e dei suoi requisiti di liquidità ed esigibilità, nonché, ancora, della sua posteriorità alla formazione del giudicato da ottemperare) che travalicherebbe l’ambito dei giudizio di ottemperanza, ampliandone l’oggetto oltre gli stretti limiti fissati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7 (per il quale il giudice dell’ottemperanza è tenuto a provvedere “attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione”); limiti il cui rigore va considerato anche alla luce del rilievo che il giudizio di ottemperanza è strutturato, ai sensi del menzionato art. 70, comma 10 come giudizio con un unico grado di merito.
L’amministrazione finanziaria, in esecuzione degli obblighi risultatati dal giudizio di ottemperanza, non può, quindi, sospendere, ai sensi dell’art. 23, comma 1, DLgs 472/1997 il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest’ultimo non consentendo il giudizio di ottemperanza, al giudice altro accertamento che quello dell’effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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