La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ‘n. 26466 depositata il 10 ottobre 2024, intervenendo in tema di configurabilità della natura del lavoro subordinato, ha ribadito il principio secondo cui “(Cass. n. 22083/2023) che, sotto il profilo metodologico, […] la valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 13202/2019; Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n. 14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009).
E’ soltanto qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. “
La vicenda ha riguardato un lavoratore che svolgeva l’attività di fotoreporter per conto di una società titolare di un quotidiano locale. Il fotoreporter citava in giudizio la società affinché venisse accertato la sussistenza del carattere subordinato dell’attività lavorativa ed all’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato retroattivamente come “redattore con trenta mesi di anzianità” di quinto livello del CCNL di settore, con la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, respingeva la domanda proposta. La decisione di primo grado veniva confermata anche in appello. La Corte di appello nel condividere l’impianto decisorio del Tribunale, aveva rilevato che, sebbene la fattispecie concreta si ponesse di fatto sul confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato e che, trattandosi di prestazione resa in favore di un giornale, l’aspetto distintivo della subordinazione poteva manifestarsi in modo sfumato, vi erano tuttavia alcuni elementi che deponevano per la natura prevalentemente autonoma del rapporto intercorso tra le parti. Il fotoreporter impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità accolsero il ricorso.
Per gli ermellini in tema di “subordinazione giornalistica, poi, deve evidenziarsi che questa Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv. 609940 – 01) che, a norma dell’art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l’impegno in una attività quotidiana con l’obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i requisiti della “continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio” (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell’incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l’obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l’altra.”
Per il Supremo consesso ” Per la configurabilità della subordinazione, infatti, è sufficiente la persistenza nel tempo dell’obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento dell’attività convenuta, sotto il potere direttivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione tali da comportare l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica e funzionale dell’impresa, non rilevando la mancanza di esclusività della prestazione lavorativa (Cass. n. 1573/1985) ove essa risulti compatibile con altra attività.
Né valgono, di per sé, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l’iscrizione del prestatore di lavoro ad un albo, “