La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30372 depositata il 21 novembre 2019 intervenendo in tema competenza della tassabilità dei canoni di locazione ha statuito che “in tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi percepiti e costituiscono reddito tassabile, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla data di maturazione dei medesimi e fino alla risoluzione del contratto o fino alla convalida di sfratto per morosità”

La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i ricavi di competenza relativi a canoni di locazione non dichiarati. La contribuente impugnava l’atto impositivo con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accolse parzialmente le doglianze della società ricorrente. L’Amministrazione Finanziaria impugnò la decisione della CTP proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che accolse le doglianze dell’Agenzia delle Entrate.

La società contribuente impugnava la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini rigettano il ricorso della contribuente ed oltre a stabilire il principio di diritto sopra riportato hanno riaffermato che “in tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), TUIR, alla data di maturazione dei medesimi, in quanto, fino all’eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati come componenti positivi dei quali non sia certa l’esistenza o la determinazione dell’ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione”

Si precisa che nel caso esaminato dall’ordinanza in commento la risoluzione dei contratto di locazione era stata dichiarata con l’ordinanza di convalida del 15 ottobre 2002, quale provvedimento avente natura mista, perché rivolto sia alla risoluzione del rapporto (con efficacia costitutiva) che al rilascio del bene immobile. Per cui fino a quella data (15 ottobre 2002), i canoni dovevano essere iscritti nel bilancio della contribuente (locatrice) e dovevano concorrere a formare il reddito imponibile, fatta salva la loro deduzione come sopravvenienze passive o, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, come perdite su crediti.