La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18124 depositata il 23 giugno 2023, intervenendo in tema di prova all’importazione ha affermato che “… in tema di dazi doganali, (a) l’art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall’OLAF all’esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente “equipollente” alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro …”. Pertanto il certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali estere rappresenta un elemento di prova, salvo contestazione “… il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dall’art. 26 del Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454, costituisce, con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all’origine del prodotto (condicio sine qua non), ma non ha efficacia di prova legale assoluta della effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un lato, l’assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall’altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l’effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l’applicazione dello specifico regime doganale …”
La vicenda ha riguardato due società di capitale a cui l’Agenzia delle Dogane notificava degli avvisi di rettifica nonché atti di irrogazione di sanzioni sul presupposto che le lavorazioni dei prodotti importati fossero stati effettuati non nelle Filippine ma avessero origine Taiwan, diversamente da quanto dichiarato. Avverso tali atti le due società proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure, riuniti i ricorsi, li accolsero. L’Agenzia delle Dogana impugnava la decisione innanzi alla Commissione tributaria regionale. I giudici di appello respinsero le doglianze dell’Agenzia. In particolare per i giudici della CTR l’Ufficio non aveva fornito prova dell’origine taiwanese (e non filippina) della merce importata. L’Ufficio impugnava la decisione della CTR proponendo ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettarono il ricorso dell’Ufficio ed evidenziarono che il report Olaf deve essere valutato dal giudice al pari di tutti gli altri elementi di prova prodotti in giudizio dall’importatore. In particolare, dal punto di vista probatorio, assume un ruolo fondamentale il certificato di origine preferenziale Form A.
Si ricorda che le aziende che effettuano importazioni, sono gravate da una serie di obblighi in particolar modo dalla prova dell’origine dei prodotti, Per cui assume un ruolo importante, ai fini della prova di origine, il certificato di origine rilasciato dalle autorità del Paese del fornitore. Altrettanto importante, ai fini della dimostrazione dell’origine di prodotti importati, al fianco del certificato di origine sono ianche le certificazioni rilasciate da enti internazionalmente riconosciuti, che hanno svolto analisi e valutazioni sul processo produttivo, così come visite in loco e riscontri concreti da parte dell’importatore.
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