La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 6248 depositata l’ 8 marzo 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ha precisato che “… l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. …”
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificata una cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (senza essere stata preceduta dall’invio dell’avviso bonario), per IRAP, IRES, crediti indebitamente compensati, interessi e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto ricevuto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure accolsero parzialmente il ricorso, riducendo le sanzioni dal 30% al 10%. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e resisteva la società contribuente con controdeduzioni, spiegando altresì appello incidentale. I giudici di appello accolsero l’appello incidentale della società rigettando il ricorso dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su sei motivi.
I giudici di legittimità rigettarono il ricorso dell’Ufficio.
Per il Supremo consesso “… il disposto di cui all’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia pure senza prevedere una sanzione da inadempimento, generalizza l’obbligo della “comunicazione”, che, nelle intenzioni del legislatore, assolve al compito di evitare la reiterazione degli errori (ovvero di favorire l’esattezza e correttezza) delle “dichiarazioni successive”. …”
Per gli Ermellini la stessa Agenzia con la “… circolare ministeriale n. 199/E del 13.8.1996, precisa che “la emissione dell’avviso fa parte del procedimento di riscossione del tributo e ha quindi carattere obbligatorio“, alla luce anche dell’art. 6, co 5, della legge 27.12.2000 n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”), secondo cui “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta…”