La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25920 depositata il 5 settembre 2023, intervenendo in tema di rimborso del costo della fideiussione per il rimborso IVA, ha statuito che “… l’art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, che impone all’Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto, in quanto l’espressione “ha dovuto richiedere” si deve intendere non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso); …” (Cass. 5.08.2015, n. 16409)

La vicenda ha riguardato una società una società a responsabilità limitata che aveva presentata all’Agenzia delle Entrate una istanza per il rimborso relativo agli oneri sostenuti per la fideiussione prestata per il rimborso del credito annuale IVA. L’Amministrazione aveva disposto il diniego a tale richiesta. La contribuente impugnava il diniego con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici aditi accolsero il ricorso della società. Per i giudici di prime cure la pretesa della società era legittima, in quanto il decorso del termine per l’eventuale rettifica in diminuzione del credito chiesto a rimborso equivaleva alla definitività dell’accertamento in ordine alla maggiore imposta versata, sicchè andava rimborsato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, il costo della fideiussione. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP. I giudici di appello accolsero l’appello dell’Agenzia ritenendo che la prestazione della garanzia fideiussoria non è obbligatoria, essendo il contribuente tenuto a sostenerne il costo solo se decide in sede di dichiarazione di optare per il rimborso immediato del credito, ben potendo, in alternativa, computare il credito in detrazione o in compensazione nell’anno successivo. Avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini accolsero il ricorso.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della società sulla base del principio di diritto (ribadito da ultimo anche da Cass. 28.02.2020, n. 5508) secondo cui “… in tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale;

– in base al consolidato orientamento della Corte di giustizia, infatti, il sistema di rimborso dell’eccedenza di IVA, che può essere liberamente adottato dagli Stati membri, non deve fare correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary, punto 20; 12 maggio 2011, causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33); …”

Pertanto il Supremo consesso ha statuito la portata generale del diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, ribadendone la portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria.