La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 depositata il 5 marzo 2024, intervenendo in tema di IMU e sanzioni tributarie, ha statuito che il giudice tributario, incorre nell’omessa pronuncia quando non effettua la valutazione sulla corretta applicazione delle sanzioni (metodo e quantum) a fronte di una contestazione del contribuente di “… illegittima applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ricorrendo, secondo la ricorrente, nel caso in esame l’ipotesi dell’infedele dichiarazione, in luogo dell’omessa dichiarazione, e circa la «violazione dell’art. 12 del D.lgvo n. 472/1997 e dell’art. 14 del D.lgvo n. 504/1992 e conseguente irrogazione di una somma maggiore di quella asseritamente dovuta …(ed alla)… violazione dell’art. 12 del D.lgvo n. 472/1997 sul cumulo di della stessa indole»;

(…) la mancanza in sentenza di uno specifico esame delle censure, e ad esso non può tuttavia procedere questa Corte, non trattandosi di questioni di mero diritto, ma richiedendo le censure anche ulteriori accertamenti di fatto;

…”

La vicenda ha riguardato una contribuente a cui il Comune aveva notificato avvisi di accertamento per IMU e TASI. La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grad). I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente. Il Comune, avverso la decisione di primo grado proponeva appello. I giudici di secondo grado accolsero l’appello del Comune. La contribuente, avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su sei motivi. In particolare la contribuente contestava il difetto di motivazione degli atti impugnati, in special modo non soffermandosi anche sul vizio relativo alla non correttezza del procedimento di calcolo delle sanzioni irrogate connesse a ogni atto impositivo. Eccependo, quindi, la violazione dell’art. 12 del dlgs n. 472/1997 e dell’art. 14 del dlgs n. 504/1992 con conseguente illegittima irrogazione di una somma maggiore di quella asseritamente dovuta e, gradatamente, la violazione dell’art. 12 del dlgs n. 472/1997 sul cumulo per violazioni della stessa indole.

I giudici di legittimità accolgono il sesto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, respinti i rimanenti motivi.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza di omessa pronuncia sulla illegittima applicazione delle sanzioni in ordine alla omessa dichiarazione, ritenendo la contribuente che dovevano essere applicate quelle dell’infedele dichiarazione ed inoltre che andava applicato il cumulo per violazioni della stessa indole.