La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 18803 depositata il 2 maggio 2018 intervenendo in tema di reati di natura fiscali ha riconfermato che il contribuente che attesta falsamente all’impiegato della banca, che partecipa alla redazione del mod. F24, di essere stato autorizzato a dedurre dal proprio debito fiscale il credito di un altro soggetto si rende responsabile del reato di cui all’art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva contestato di avere attestato falsamente in alcuni modelli F24 di essere stato autorizzato da altro soggetto a portare in compensazione dei crediti fiscali da questi vantati, a titolo di IVA, con i propri debiti fiscali per imposte non versate.
Pertanto in base al principio di diritto riconfermato dalla Corte Suprema, con la sentenza in commento, la falsa attestazione fatta al dipendente della banca che partecipa alla sua redazione -presso gli sportelli delle banche delegate all’incasso della somma versata a titolo d’imposta – configura proprio il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto e punito dall’art. 483 cod. pen.. Questo perché esso, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge, ai sensi dell’art. 19 DLgs. n. 241/1997, da attestazione di pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente.
In senso contrario si ricorda la Cass. n. 9146/2008 i cui giudici hanno ritenuto i modelli F24 e nelle relative dichiarazioni di versamento mere scritture private, così che la loro falsità ideologica dovesse intendersi penalmente irrilevante.
Altrimenti ha ritenuto la Cassazione n. 36687/2008, per cui il documento è riconducibile non ad atto pubblico o certificazione amministrativa, ma ad attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell’atto di versamento della somma dovuta di cui riporta gli estremi essenziali.
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