La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 18803 depositata il 2 maggio 2018 intervenendo in tema di reati di natura fiscali ha riconfermato che il contribuente che attesta falsamente all’impiegato della banca, che partecipa alla redazione del mod. F24, di essere stato autorizzato a dedurre dal proprio debito fiscale il credito di un altro soggetto si rende responsabile del reato di cui all’art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva contestato di avere attestato falsamente in alcuni modelli F24 di essere stato autorizzato da altro soggetto a portare in compensazione dei crediti fiscali da questi vantati, a titolo di IVA, con i propri debiti fiscali per imposte non versate.

I giudici del Tribunale hanno condannato il contribuente per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”. L’imputato proponeva ricorso in appello avverso la decisione di primo grado. I giudici di appello assolvevano l’imputato dalle imputazioni, in quanto il il fatto è stato riqualificato come falso in scrittura privata, reato previsto dall’art. 485 c.p., su cui è intervenuto il D.Lgs. n. 7/2016 che ha depenalizzato il reato.
La parte civile proponeva ricorso in cassazione, con un unico motivo, avverso la decisione dei giudici di appello. In particolare il ricorrente ha riteneva che non vi era dubbio che il modello F24 fosse stato compilato dall’imputato e che egli stesso avesse attestato, falsamente, di essere stato autorizzato a effettuare una compensazione. Inoltre, affermava la parte civile, che il modello F24 costituisce un atto di fede privilegiata, posto che attesta il pagamento avvenuto alla presenza del dipendente della Banca delegata con efficacia liberatoria rispetto all’obbligazione tributaria. Ne discende che l’attestazione dell’imputato era destinata a essere trasfusa in un atto pubblico così che il relativo falso ideologico era punibile ai sensi dell’art. 483 cod. pen., come, in origine, correttamente contestato.
I giudici di legittimità accolgono le doglianze della ricorrente. I giudici Supremi nel solco dell’orientamento prevalente  (Cass. pen. Sez. V, n. 50569/2013; Sez. VI n. 15571/2011, Sez. V n. 2569/2003; Sez. V, n. 5584/1999) in base al quale i modelli F24, di versamento di somme a titolo di imposta presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso, costituiscano degli atti pubblici.  “Il motivo di tale conclusione nella constatazione che il modello F 24, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente.”

Pertanto in base al principio di diritto riconfermato dalla Corte Suprema, con la sentenza in commento, la falsa attestazione fatta al dipendente della banca che partecipa alla sua redazione -presso gli sportelli delle banche delegate all’incasso della somma versata a titolo d’imposta – configura proprio il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto e punito dall’art. 483 cod. pen.. Questo perché esso, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge, ai sensi dell’art. 19 DLgs. n. 241/1997, da attestazione di pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente.

In senso contrario si ricorda la Cass. n. 9146/2008 i cui giudici hanno ritenuto i modelli F24 e nelle relative dichiarazioni di versamento mere scritture private, così che la loro falsità ideologica dovesse intendersi penalmente irrilevante.
Altrimenti ha ritenuto la Cassazione n. 36687/2008, per cui il documento è riconducibile non ad atto pubblico o certificazione amministrativa, ma ad attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell’atto di versamento della somma dovuta di cui riporta gli estremi essenziali.