La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 21714 depositata il 28 luglio 2025, intervenendo in tema di risarcimento del danno in caso di infortunio sul lavoro, ha statuito i seguenti principi di diritto secondo cui
“In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all’identico evento dannoso; ne consegue che, una volta dimostrato il detto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento lesivo”;“In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, la prova del relativo nesso causale può essere generalmente ricavata dal giudice in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell’equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo stesso fatto generatore, medesimo nesso causale e identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il detto giudice deve specificamente indicare in motivazione”;
“In tema di responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l’onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento lesivo.
In particolare, il giudice chiamato a stabilire tale responsabilità, nel decidere se il detto datore abbia adempiuto a siffatto onere, deve:
a) valutare se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l’incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti nel sinistro;
b) accertare se egli, se del caso anche per mezzo del suo responsabile del servizio, abbia:
1) vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio a loro disposizione;
2) garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali;
3) ricevuto segnalazioni dai dipendenti, per, poi, trattarle adeguatamente”
Gli Ermellini, con un’interpretazione sistematica dell’art. 2087 c.c., hanno chiarito che l’“accertamento positivo” operato in sede di riconoscimento dell’equo indennizzo può assumere rilevanza probatoria decisiva nell’ambito del giudizio risarcitorio. In tal caso, il giudice può fondare la prova del nesso causale anche in via presuntiva, determinando, di fatto, una inversione dell’onere della prova.
Pertanto per i giudici della Suprema Corte “siffatto accertamento, qualora venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, determina a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso (Cass., Sez. 3, n. 20889 del 22 agosto 2018; Cass., Sez. L, n. 26512 del 20 novembre 2020): ciò in quanto l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17017 del 2agosto 2007; Cass., Sez. L, n. 10043 del 15 aprile 2024).
Ad esempio, la S.C. ha affermato che, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a fare ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l’efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano (Cass., SU, n. 19129 del 6 luglio 2023).”
Nel suddetto solco si posiziona, per i giudici di legittimità, il precedente “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, ha chiarito che il nesso causale rilevante per il riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso (Cass., Sez. L, n. 24804 del 18 agosto 2023).”
Inoltre, il Supremo consesso, ha precisato che “nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l’onere gravante sul prestatore di provare l’inadempimento non comprende anche l’individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo, invece, sufficiente l’allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di avere predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass., Sez. L, n. 6984 del 16 marzo 2025).
In particolare, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l’onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire detto infortunio e, tra queste, di avere vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l’eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell’evento (Cass., Sez. L, n. 2209 del 4 febbraio 2016). “
Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento si colloca nel solco di una giurisprudenza attenta a bilanciare la tutela del lavoratore con l’onere probatorio gravante sulle parti nel giudizio risarcitorio. La valorizzazione del riconoscimento dell’equo indennizzo, quale elemento presuntivo del nesso causale, appare coerente con la funzione protettiva dell’art. 2087 c.c. e risponde all’esigenza di evitare una eccessiva penalizzazione del lavoratore nell’accertamento della responsabilità datoriale.
In tale prospettiva, l’ordinanza n. 21714/2025 non rappresenta solo un consolidamento di principi già espressi, ma anche un esempio di razionalizzazione del sistema probatorio in funzione della effettività della tutela del diritto alla salute nel contesto lavorativo.
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