La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7019 depositata il 16 marzo 2025, intervenendo in tema di indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata, ha ribadito il principio secondo cui ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. (Sez. L – , Ordinanza n. 30474 del 26/11/2024 – Rv. 672692 – 01)”

La vicenda ha riguardato un lavoratore che aveva avuto un contratto a progetto iscritto alla gestione previdenziale speciale e che aveva presentato all’INPS la domanda per indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. L’Istituto la respingeva ed il lavoratore impugnava il diniego. Il Tribunale adito accertava il diritto del lavoratore. L’INPS proponeva appello. La Corte territoriale confermava la sentenza del tribunale ed in particolare rilevava che l’obbligo di versamento solo a carico del committente anche per la parte del lavoratore autonomo e che, in caso di inadempimento del committente, il lavoratore poteva comunque beneficiare dell’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., anche al caso tanto più che vi era stato successivo espresso recepimento del legislatore con l’articolo 13 del decreto legislativo 80 del 2015. L’INPS, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso; cassavano la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigettavano l’originaria domanda.

Gli Ermellini hanno ribadito il principio secondo cui il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all’INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l’azione di cui all’art. 13 della l. n. 1338 del 1962. (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 11430 del 30/04/2021 – Rv. 661110 – 01)”