L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 267 del 21 agosto 2020 è intervenuto in tema del ravvedimento operoso della fattura errata e del diritto di rivalsa del cedente e diritto a detrazione del cessionario della maggiore IVA.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non possa essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli. Pertanto, si ritiene, che, in assenza di elementi di frode, il cessionario possa esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.
In particolare il dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria – al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972)
Per l’Ufficio non trova applicazione l’ultimo comma dell’articolo 60 del DPR 633/72 al caso di specie (ravvedimento operoso della fattura errata) poiché manca il presupposto di un atto di accertamento divenuto definitivo. Inoltre la suddetta norma, nel consentire l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario, mira a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, e, con essa, il normale funzionamento dell’IVA, con riguardo alle sole ipotesi in cui tale maggiore imposta origini appunto da “avvisi di accertamento o rettifica”
Per i casi diversi da quelli di cui all’ultimo comma dell’articolo 60 del DPR 633/72 trova, invece, applicazione l’articolo 26, comma 1 del d.P.R. 633 del 1972. La predetta norma in tema di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta” prevede che “Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione”. Pertanto il cedente/commissionario deve, senza limiti temporali, rettificare la fattura in precedenza emessa senza IVA, oppure con IVA errata, attraverso lo strumento della nota di variazione in aumento, osservando le «disposizioni degli articoli 21 e seguenti» relative alla fatturazione delle operazioni e quindi, ove possibile, esercitando la rivalsa nei confronti del cessionario/committente.
- emettere le note di variazioni in aumento di sola IVA, esercitando, ove possibile, la rivalsa nei confronti del cessionario;
- integrare la dichiarazione annuale qualora sia stata già presentata;
- versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni.
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