La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26135 depositata il 3 luglio 2024, intervenendo in tema di illecita influenza nlle assemblee societarie, ha affermato il principio di diritto secondo cui “… il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell’interesse al corretto funzionamento dell’organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea. …”

Per i giudici di legittimità, dunque,  “… non è sufficiente, vertendosi in tema di delitto di evento, la tenuta astratta di una assemblea, dovendo la condotta incidere sulla concreta determinazione della maggioranza che deve avere influenza ‘sulla assemblea’, come recita la rubrica dell’art. 2636 cod. civ.

Il delitto di evento in esame, infatti, è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società (Sez. 2, n. 20451 del 04/02/2020, Panza, Rv. 279432 – 01), risultando tale anche la condotta dell’amministratore unico di una s.r.l., che aveva ripetutamente determinato le maggioranze nelle assemblee sociali con atti fraudolenti, rappresentando falsamente la presenza della maggioranza dei soci alle assemblee, in particolare, facendo figurare come presente una socia assente mediante la falsificazione della relativa firma sul verbale nonché attestando in capo alla socia presente, moglie dello stesso imputato, la titolarità di un numero di quote sufficiente a costituire la maggioranza per niente corrispondenti alla titolarità reale, con il risultato di determinare la maggioranza per il funzionamento della assemblea, altrimenti interdetto (in motivazione, Sez. 5, n. 555 del 14/10/2011, dep. 12/01/2012, Riggio, Rv. 252661 – 01; mass. conf.: N. 17854 del 2009 Rv. 243675 – 01).

E’ stato in modo condivisibile affermato che il delitto di «Illecita influenza sull’assemblea», ex art. 2636, cod. civ., richiede – rispetto al previgente art. 2630, comma primo, n. 3, cod. civ. – un elemento di frode integrato da comportamenti artificiosi aventi carattere simulatorio idoneo a realizzare un inganno, sicché il precetto sanzionato si configura come reato a forma vincolata; inoltre – essendo il reato posto a tutela dell’interesse al corretto funzionamento dell’organo assembleare – per la sua consumazione è necessario che la condotta abbia ‘effettivamente’ inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di fattispecie criminosa costruita come reato di evento, diversamente da quella contemplata dal previgente art. 2630 cod. civ. (Sez. 5, n. 17939 del 21/05/2013, dep. 2014, Colombo, Rv. 260192 – 01). …”

Per il supremo consesso, affinché possa configurarsi il reato dell’illecita influenza dell’assemblea, di cui all’art. 2636 c.c.c, necessità che “… La condotta simulatoria e fraudolenta deve essere tale da determinare ‘effettivamente’ l’alterazione della maggioranza, nell’ambito di una assemblea reale e non virtuale, dovendosi innescare un processo eziologico che alteri la maggioranza assembleare a seguito della condotta tipizzata negli atti di frode o simulatori. …”

Pertanto nel caso di specie non commette tale reato il commercialista che deposita alla CCIAA il verbale pur sapendolo falso.