La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 23402 depositata l’ 11 giugno 2024, intervenendo in tema truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (credito di imposta relativo al Superbonus edili), ha ribadito che “… appare utile rappresentare che l‘autonomia del delitto tentato rispetto al delitto consumato costituisce principio generale consolidato, affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite proprio in tema di applicazione della confisca (cfr. Sez. U, n. 40985 del 19/04/2018, Di Maro, Rv. 273752-01, in motivazione, spec. §§ 5, 5.1 e 5.2). …”

I giudici di legittimità hanno precisato che “… Ai fini della consumazione del reato di truffa, non è sufficiente l’assunzione di un debito da parte del raggirato, ma è necessaria l’effettiva perdita del bene oggetto dell’obbligazione da parte del medesimo soggetto, attesa la previsione del requisito del “danno”.

Il principio è stato affermato in maniera espressa dalle Sezioni Unite con riferimento alla truffa realizzata mediante titoli di credito: «Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa» (così la massima ufficiale di Sez. u, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429-01; cfr. di recente, nel medesimo senso.  Sez. 2, n. 31652 del 28/04/2017, Sanfilippo, Rv. 270606-01).

Detto principio, inoltre, ha trovato puntuale applicazione anche in materia di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, numero 1, cod. pen. Si è infatti affermato che il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, perpetrato attraverso l’illegittima attività di “discarico” di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative, si consuma non già nel momento dell’accoglimento della relativa richiesta con emissione del provvedimento di sgravio, ma in quello successivo della cancellazione dal ruolo delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione, poiché solo allora, con la definitiva rinuncia alla riscossione del credito, può dirsi definitivamente conseguito l’ingiusto profitto con conseguente danno per l’amministrazione (Sez. 2, n. 29688 del 28/05/2019, Colaneri, Rv. 276750-01).

Né il principio in questione può ritenersi in contrasto con quello espresso da Sez. 2, n. 37138 del 13/06/2023, Mati, non massimata, richiamato dall’ordinanza impugnata. Invero, la decisione appena citata ha sì ritenuto consumato il reato a seguito del riconoscimento del credito di imposta, siccome immediatamente monetizzabile, ma avendo riguardo alla diversa figura delittuosa della indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen. …”

Per cui, sulla base dei principi sopra esposti, il Supremo consesso, in ordine al reato di utilizzo dei crediti di imposta generati mediante le false attestazioni (credito di imposta per il bonus edilizia), ha statuito che   “… solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio. E solo quando si è realizzato il danno per lo Stato è configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen.; prima del verificarsi del danno per lo Stato, può sussistere solo il tentativo del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., o, eventualmente, la truffa in danno dei cessionari.

Di conseguenza, se il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. è configurabile solo con riguardo alle operazioni fraudolente nelle quali il credito fittizio è stato riscosso o utilizzato in compensazione, il relativo profitto corrisponde esclusivamente ai proventi conseguiti attraverso le cessioni dei crediti d’imposta fittizi alle quali siano seguiti la riscossione o l’utilizzo mediante compensazione di tali crediti. …”