La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3609 depositata il 12 febbraio 2025, intervenendo in tema di licenziamenti disciplinari, ha ribadito il principio secondo cui in tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine – ancorché confermato per iscritto – dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell’art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell’illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rifiuto di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di “equipaggio misto” o “agente solo” – vale a dire con a bordo soltanto un Tecnico Polifunzionale Cargo, in assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida – con pericolo per la sicurezza dei trasporti e l’incolumità di terzi); e che, in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore (Cass n. 28353/2021);”

La vicenda ha riguardato un dipendente di una società operante nel settore dei trasporti ferroviaria, il quale si era rifiutato di svolgere la prestazione secondo modalità previste da un accordo aziendale non firmato dall’organizzazione sindacale cui erano iscritti o simpatizzanti. A seguito di tale rifiuto e della conseguente procedura disciplinare veniva sospeso dal servizio e dalla retribuzione . Il dipendente impugnava il provvedimento disciplinare. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, rigettava il ricorso. Il dipendente impugnava la sentenza di primo grado. I giudici di appello accolsero la domanda ed annullarono le sanzioni disciplinari. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Per gli Ermellini l’art. 51 del CCNL Attività ferroviarie non è stato in concreto violato se il lavoratore, conducente di treno, si è avvalso della facoltà di rifiutare di rendere la prestazione con la modalità Agente Solo sul rilievo che la prestazione avrebbe potuto essere pericolosa, essendo sufficiente la prospettazione dell’idoneità lesiva della prestazione resa per i rischi per la sicurezza del personale viaggiante non adeguatamente fronteggiabili con i dispositivi di sicurezza apprestati; e che l’accertamento in ordine alle procedure che consentono le comunicazioni con i centri di controllo del traffico e l’apprestamento di soccorsi in caso di malfunzionamenti dei sistemi senza offrire una protezione dai diversi e specifici inconvenienti connessi alla guida da parte di un solo agente del convoglio ferroviario rappresenta un’indagine in fatto non sindacabile in questa sede richiedendosi, da parte della società ricorrente, una diversa valutazione degli elementi di fatto presi in considerazione dalla sentenza (cfr. Cass. n. 30472/2021, in motivazione, parr. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3);”