La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27317 depositata il 24 ottobre 2019 intervenendo in tema di prescrizione delle obbligazioni tributarie ha ribadito, come affermato in precedenza con la sentenza n. 20956 del 06/08/2019, che per i tributi locali, quali ICI, TARI, ICIAP, la prescrizione per la riscossione è quinquennale, di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. qualora la cartella di pagamento notificata non sia stata impugnata. Poiché la mancata impugnazione non vale a convertire questo termine nel più lungo termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. solo per le sentenze passate in giudicato.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica degli avvisi di intimazione ICI, TARSU/TIA, ICIAP, IRPEF, IRAP ed IVA eseguita dall’Agente per la riscossione nei confronti di un contribuente. Propone ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale il contribuente dolendosi della prescrizione delle obbligazioni tributarie. I giudici di primo grado rigettano il ricorso. Avverso la decisione della CTP, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la decisione impugnata sulla rilevata regolarità della notifica al predetto contribuente delle prodromiche cartelle di pagamento.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accolgono il terzo motivo del ricorso precisando che “La cartella di pagamento infatti non può essere assimilata né per la natura né per gli effetti ad un giudicato […] e quindi deve affermarsi l’erroneità della pronuncia impugnata su tale punto.
Peraltro, trattandosi nel caso di specie – come precisatosi nella censura dallo stesso ricorrente limitatamente alle cartelle riguardanti la TARSU, l’IC e l’ICIAP – di tributi locali, deve conseguentemente rilevarsi che tali obbligazioni tributarie, nonostante il fatto interruttivo dato dalla notificazione delle cartelle medesime, è successivamente maturata la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., ben prima che venissero notificati gli avvisi di intimazione oggetto del presente giudizio”
I giudici di legittimità hanno confermato il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016, secondo cui: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c., che si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
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