La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39423 depositata il 24 agosto 2017 intervenendo in tema di misura di prevenzione patrimoniale della confisca, previo sequestro, ha affermato che è illegittima la confisca dei beni intestati alla moglie del prevenuto, qualora questa dimostri di essere stata in grado di acquistarli con risorse proprie.
La vicenda ha riguardato un soggetto indiziato di reati di stampo mafioso il cui coniuge formalmente intestatario di una villa con giardino oggetto di un provvedimento di prevenzione patrimoniale della confisca, previo sequestro.
Avverso il decreto del Tribunale la donna, in qualità di terza interessata, aveva proposto ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello rigettano gli appelli (anche il marito aveva proposto appello). La donna, avverso il decreto della Corte Territoriale, proponeva ricorso in cassazione evidenziando di avere avuto – nell’intero arco temporale di riferimento – disponibilità di redditi propri e di ingenti risorse familiari, tanto da potersi escludere la fittizia intestazione dei beni e il requisito della sproporzione reddituale in capo al marito.
Gli Ermellini accolgono il solo ricorso della donna, quale terza interessata. Per i Giudici di legittimità hanno ritenuto “rilevante valenza indiziaria delle allegazioni documentali” prodotte dalla ricorrente “con riguardo all’entità delle risorse personali e familiari nella sua diretta disponibilità.”
Pertanto i giudici del palazzaccio hanno ritenuto che i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui in materia di misure di prevenzione patrimoniali, “il rapporto esistente tra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all’art. 2-ter, comma 13, della legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), una circostanza di fatto significativa della fittizietà dell’intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, purché il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di una effettiva capacità economica. V’è un limite, dunque, all’operatività di siffatta presunzione, il cui meccanismo applicativo fa comunque salva la possibilità, per il terzo intestatario di beni, di allegare fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei a dimostrare la propria capacità economica in relazione ai beni di cui risulta titolare.”
Inoltre i giudici di legittimità evidenziano che nel caso di specie l’acquisto dei beni intestati alla moglie non è avvenuto in un arco temporale propriamente sovrapponibile con la ritenuta manifestazione di pericolosità del marito, mentre dagli elementi documentali dedotti emergono autonome e consistenti disponibilità finanziarie riconducibili alle attività della terza interessata; elementi che “non hanno costituito oggetto di una compiuta e specifica valutazione sulla congruità delle risorse personali in relazione, anche, alla precisa collocazione temporale dell’acquisizione delle relative disponibilità e delle conseguenti forme di investimento operate nella realizzazione dell’abitazione confiscata, ma sono indistintamente confluiti all’interno di un giudizio incentrato su una sproporzione finanziaria cumulativamente attribuita all’intero nucleo familiare.”