La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 22466 depositata il 26 luglio 2023, intervenendo in tema di pubblico impiego, ha statuito che “… tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall’autonomia contrattuale e che l’autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, ma tale abilitazione è data dalle norme esclusivamente alla contrattazione collettiva, restando escluso che il contratto individuale possa discostarsene (Cass., n. 21376 del 2018).
Il periodo di prova e le conseguenze del mancato superamento della prova da parte del docente sono disciplinate dall’art. 438 e 439 del d.lgs. n. 297 del 1994. …”
La vicenda ha riguardato un docente scolastico a cui veniva comunicato dal dirigente scolastico la risoluzione, con effetto immediato, del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto il dirigente scolastico era venuto a conoscenza di un precedente mancato superamento del periodo di prova. Avverso tale provvedimento, il docente, impugnato il decreto emesso dal Dirigente scolastico di risoluzione del contratto. Il Tribunale adito accoglieva le doglianze del ricorrente. La decisione dei giudici di prime cure veniva dal MIUR appellata. I giudici di appello, riformarono la sentenza impugnata e rigettavano la domanda del lavoratore. Il dipendente, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi. In particolare con il quinto motivo il dipendente lamentava l’illegittimità della sua destituzione non potendo essere equiparato, un precedente mancato superamento del periodo di prova, con la dispensa dal servizio per insufficiente rendimento
Gli Ermellini accolgono il quinto motivo del ricorso del dipendente. I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la dispensa dal servizio per insufficiente rendimento, ai sensi del comma 3 dell’art.2 del dPR n. 487 del 1994, non è equiparabile al mancato superamento del periodo di prova. Per in tale ultimo caso non trova applicazione il divieto di accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
In particolare, i giudici di legittimità evidenziano che “… La risoluzione per mancato superamento del periodo di prova pur potendo riferirsi alla più ampia nozione di dispensa dal servizio si distingue dagli istituti di cui all’art. 512 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994: dispensa dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Questa Corte, con riguardo alla disciplina della dispensa del servizio di cui all’art. 512 cit. (Cass. n. 6742 del 2022), ha precisato la sussistenza di tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che, seppure accomunate dall’essere tutte riconducibili al suddetto istituto, non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione scolastica
L’inidoneità fisica, infatti, presuppone l’impossibilità, assoluta o relativa, allo svolgimento delle mansioni, derivante dalle condizioni di salute psico-fisica dell’impiegato, mentre l’incapacità didattica, che rende il docente non idoneo alla funzione, consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti l’insegnamento, inettitudine che deriva da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti. Lo scarso rendimento, infine, si configura qualora quello stesso effetto venga prodotto, non da un’oggettiva assenza di capacità, bensì da insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio. …”
Pertanto per i giudici del Supremo consesso il periodo di prova è diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (si v., Cass., n. 26669 del 2018), e il mancato superamento dello stesso esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede.
Pertanto la sentenza in commento ha dichiarato la illegittimità della destituzione del docente ricorrente, in quanto un precedente mancato superamento del periodo di prova presso altre pubbliche amministrazioni non rientra nel novero dei casi, ex legge, rientranti in tale istituto giuridico.
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