Illegittima la tassazione in misura proporzionale dei provvedimenti giudiziari relativi al solo grado di collocazione distributivaLa Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 21310 depositata il 18 settembre 2013 intervenendo in tema di tassazione degi provvedimenti giudiziari ha statuito che la sentenza che accerti la collocazione privilegiata di un credito già ammesso al passivo fallimentare non può essere assoggettata all’imposta proporzionale di cui all’art. 8 comma 1, lett. c), Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, in quanto quest’ultima si applica esclusivamente alle sentenze ricognitive di crediti e non a quelle che accertano solo il grado di collocazione distributiva, in mancanza si genererebbe una vietata duplicazione d’imposta.

Gli Ermellini con la sentenza in commento hanno delineato l’ambito di applicazione dell’imposta proporzionale ai provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale di cui all’art. 8 comma 1, lett. c), Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, precisando che detta norma si applica esclusivamente alle sentenze ricognitive di credito e non a quelle, come nel caso di specie, che hanno natura dichiarativa del carattere privilegiato del credito già ammesso al passivo.
L’applicazione di detta norma, indiscriminatamente a tutte le sentenze aventi contenuto patrimoniale, senza operare alcuna distinzione, potrebbe generare una moltiplicazione di imposta non consentita nel nostro ordinamento.
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva ricevuto l’avviso di liquidazione che aveva assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale la sentenza del Tribunale che aveva deciso la collocazione privilegiata di un credito già ammesso a passivo fallimentare.
Avverso tale atto impositivo il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del contribuente annullando l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di primo grado proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’appello dell’Amministrazione e confermava la sentenza dei giudici di prime cure.
L’ Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito basandolo su un unico motivo.
Gli Ermellini ritengono infondato il ricorso.