La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 21310 depositata il 18 settembre 2013 intervenendo in tema di tassazione degi provvedimenti giudiziari ha statuito che la sentenza che accerti la collocazione privilegiata di un credito già ammesso al passivo fallimentare non può essere assoggettata all’imposta proporzionale di cui all’art. 8 comma 1, lett. c), Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, in quanto quest’ultima si applica esclusivamente alle sentenze ricognitive di crediti e non a quelle che accertano solo il grado di collocazione distributiva, in mancanza si genererebbe una vietata duplicazione d’imposta.
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